Art. 4. 1. L'indennita' pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia ed al personale equiparato e' incrementata, con le stesse modalita' e decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate: a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennita' di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni; b) degli importi mensili lordi cosi determinati: Primo dirigente e colonnello L. 242.000 Primo dirigente e colonnello (+2) " 256.000 Dirigente superiore e generale di brigata " 314.000 Dirigente generale e generale " 356.000 di divisione Prefetto di 1a classe e generale " 419.000 di corpo d'armata 2. Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e' attribuito, con le stesse modalita' e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al comma 1, lettera b). Il predetto assegno pensionabile e' corrisposto anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare. 3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche al personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale cui e' attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al personale delle Capitanerie di porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 5. Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".