Art. 4.
  1.  L'indennita'  pensionabile  spettante  ai  dirigenti  civili  e
militari  delle  Forze  di  polizia  ed  al  personale  equiparato e'
incrementata,  con  le  stesse  modalita'  e  decorrenze previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle
somme sottoindicate:
    a)  di  lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione
del  supplemento  giornaliero  dell'indennita'  di  istituto previsto
dall'articolo  2  della  legge  28  aprile 1975, n. 135, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    b) degli importi mensili lordi cosi determinati:

Primo dirigente e colonnello              L.   242.000

Primo dirigente e colonnello (+2)         "    256.000

Dirigente superiore e generale
di brigata                                "    314.000

Dirigente generale e generale             "    356.000
di divisione

Prefetto di 1a classe e generale          "    419.000
di corpo d'armata
  2.  Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze
armate,  esclusa l'Arma dei carabinieri, e' attribuito, con le stesse
modalita'  e  decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze
armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
394,  un  assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello
di  cui  al  comma 1, lettera b). Il predetto assegno pensionabile e'
corrisposto  anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli
effetti  della  determinazione  dell'equo  indennizzo  e dell'assegno
alimentare.
  3.  Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche
al  personale  di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto
1990,  n.  231,  nei  riguardi  del  personale  cui  e' attribuito lo
stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata.
  4.  Le  disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano  al  personale  delle  Capitanerie  di  porto  nel grado di
capitano  di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale
in  servizio  presso  gli stabilimenti militari di pena, nel grado di
colonnello  o  generale,  di  cui  all'articolo  2,  comma 2-bis, del
decreto-legge   16   settembre   1987,   n.   379,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
  5.   Per   l'attribuzione  dell'assegno  pensionabile  di  parziale
omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto
1990,  n.  231,  dal  computo  degli  anni di servizio vanno esclusi,
limitatamente  al  triennio precedente alla data di maturazione della
prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una
sanzione  disciplinare  piu'  grave  della  consegna  di  rigore o un
giudizio complessivo inferiore a "nella media".