Art. 10. All'interno della zona di protezione l'autorita' competente dispone l'applicazione delle seguenti misure: a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili; b) visite periodiche da parte del veterinario ufficiale alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili ed esame clinico degli stessi, compresa, ove occorra, la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio; le visite e i risultati degli esami sono annotati in apposito registro; la frequenza delle visite e' stabilita in funzione della gravita' della epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi; c) divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; l'autorita' competente puo' tuttavia concedere deroghe a tale divieto in caso di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste; d) mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili nell'azienda in cui si trovano, salvo che siano trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale per una macellazione di necessita' e d'urgenza in un macello ubicato nella zona o, se in detta zona non ne esistono, in un macello situato nella zona di sorveglianza e designato dall'autorita' competente; il trasporto puo' essere autorizzato soltanto dopo che un esame effettuato dal veterinario ufficiale, su tutti gli animali appartententi alle specie sensibili presenti nell'azienda, abbia consentito di escludere la presenza di animali sospetti; il veterinario ufficiale responsabile del macello e' preavvisato dell'invio degli animali. 2. Le misure di cui al comma 1 sono mantenute per un periodo almeno uguale al periodo massimo di incubazione proprio della malattia dopo l'elimmazione degli animali dall'azienda infetta come stabilito dall'articolo 4 e dopo le operazioni di pulizia e di disinfezione di cui all'articolo 14; tuttavia, quando la malattia si trasmette con insetto vettore, il Ministero della sanita' puo' fissare la durata di applicazione delle misure e stabilire le modalita' relative all'eventuale introduzione di animali sentinella; il Ministero della sanita' informa immediatamente, in sede di comitato veterinario permanente, la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate. 3. Alla scadenza del periodo di cui al comma 2, si applicano le misure prescritte per la zona di sorveglianza.
Nota all'art. 10: - Per quanto concerne il D.L. 14 dicembre 1992, n. 508, vedi nelle note all'art. 1.