Art. 10. 
  All'interno della zona di protezione l'autorita' competente dispone
l'applicazione delle seguenti misure: 
    a) identificazione di tutte  le  aziende  che  detengono  animali
appartenenti alle specie sensibili; 
    b) visite periodiche da  parte  del  veterinario  ufficiale  alle
aziende che detengono animali appartenenti alle specie  sensibili  ed
esame clinico degli stessi, compresa, ove  occorra,  la  raccolta  di
campioni da sottoporre  ad  esami  di  laboratorio;  le  visite  e  i
risultati  degli  esami  sono  annotati  in  apposito  registro;   la
frequenza delle visite e' stabilita in funzione della gravita'  della
epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi; 
    c)  divieto  di  circolazione  e  di  trasporto   degli   animali
appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o  private,
ad eccezione  delle  strade  di  accesso  alle  aziende;  l'autorita'
competente puo' tuttavia concedere deroghe a tale divieto in caso  di
transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione
che non siano effettuate operazioni di scarico o soste; 
    d) mantenimento degli animali appartenenti alle specie  sensibili
nell'azienda  in  cui  si  trovano,  salvo  che   siano   trasportati
direttamente e sotto controllo  ufficiale  per  una  macellazione  di
necessita' e d'urgenza in un macello ubicato  nella  zona  o,  se  in
detta zona non ne esistono, in  un  macello  situato  nella  zona  di
sorveglianza e designato dall'autorita' competente; il trasporto puo'
essere  autorizzato  soltanto  dopo  che  un  esame  effettuato   dal
veterinario ufficiale, su tutti gli animali appartententi alle specie
sensibili presenti nell'azienda, abbia  consentito  di  escludere  la
presenza di animali sospetti; il veterinario  ufficiale  responsabile
del macello e' preavvisato dell'invio degli animali. 
  2. Le misure di cui al comma 1 sono mantenute per un periodo almeno
uguale al periodo massimo di incubazione proprio della malattia  dopo
l'elimmazione  degli  animali  dall'azienda  infetta  come  stabilito
dall'articolo 4 e dopo le operazioni di pulizia e di disinfezione  di
cui all'articolo 14; tuttavia, quando la malattia  si  trasmette  con
insetto vettore, il Ministero della sanita' puo' fissare la durata di
applicazione  delle  misure  e  stabilire   le   modalita'   relative
all'eventuale introduzione di animali sentinella; il Ministero  della
sanita' informa  immediatamente,  in  sede  di  comitato  veterinario
permanente, la Commissione europea e gli  altri  Stati  membri  delle
misure adottate. 
  3. Alla scadenza del periodo di cui al comma  2,  si  applicano  le
misure prescritte per la zona di sorveglianza. 
 
          Nota all'art. 10: 
             - Per quanto concerne il D.L. 14 dicembre 1992, n.  508,
          vedi nelle note all'art. 1.