Art. 11. 
  1. All'interno della zona di  sorveglianza  l'autorita'  competente
dispone l'applicazione delle seguenti misure: 
    a) identificazione di tutte  le  aziende  che  detengono  animali
appartenenti alle specie sensibili; 
    b) divieto di circolazione degli animali appartenenti alle specie
sensibili sulle strade pubbliche, salvo che per condurli al pascolo o
agli edifici ad essi riservati; 
    c) divieto di  transito,  salvo  deroga  concessa  dall'autorita'
competente  nei  casi  di  trasporto  su  strada  o  per  ferrovia  a
condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste; 
    d) trasporto degli animali  appartenenti  alle  specie  sensibili
subordinato all'autorizzazione dell'autorita' competente; 
    e) mantenimento degli animali appartenenti alle specie  sensibili
all'interno della zona di sorveglianza per  il  tempo  corrispondente
almeno al periodo massimo di incubazione proprio della malattia  dopo
l'individuazione dell'ultimo focolaio.  Successivamente  gli  animali
possono  essere  allontanati   dalla   zona   suddetta   per   essere
trasportati, sotto controllo ufficiale, direttamente  ad  un  macello
designato  dall'autorita'  competente   per   una   macellazione   di
necessita'  e  d'urgenza;  lo  spostamento  puo'  essere  autorizzato
soltanto quando un esame  effettuato  dal  veterinario  ufficiale  su
tutti gli animali appartententi alle  specie  sensibili  dell'azienda
abbia permesso di  escludere  la  presenza  di  animali  infetti;  il
veterinario  ufficiale  responsabile  del  macello  e'   preavvertito
dell'invio degli animali. 
  2. Le misure di  cui  al  comma  1  sono  mantenute  per  il  tempo
corrispondente almeno al periodo massimo di incubazione proprio della
malattia dopo l'eliminazione dall'azienda di tutti gli  animali  come
stabilito dall'articolo 4 e  dopo  le  operazioni  di  pulizia  e  di
disinfezione di cui all'articolo 14; tuttavia, se la  malattia  viene
trasmessa da un insetto vettore,  il  Ministero  della  sanita'  puo'
fissare la  durata  di  applicazione  delle  misure  e  stabilire  le
modalita' relative all'eventuale introduzione di animali  sentinella;
il  Ministero  della  sanita'  informa  immediatamente,  in  sede  di
comitato veterinario permanente, la Commissione europea e  gli  altri
Stati membri delle misure adottate.