Art. 12. 1. Se le misure di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), e di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), sono mantenute oltre il limite di trenta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi casi di malattia e creano problemi connessi alla custodia degli animali, l'autorita' competente, previo nulla osta del Ministero della sanita', puo' autorizzare, su richiesta motivata presentata dal proprietario o allevatore, il trasporto di animali sani da un'azienda ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, a condizione che: a) il veterinario ufficiale abbia accertato la realta' dei fatti; b) tutti gli animali presenti nell'azienda siano stati sottoposti a visita veterinaria; c) gli animali da trasportare siano stati sottoposti ad un esame clinico; d) gli animali siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato; e) l'azienda di destinazione sia ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza; f) siano prese tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di propagazione dell'agente patogeno durante il trasporto, in particolare procedendo alla pulizia e alla disinfezione dei mezzi dopo il trasporto.