Art. 12. 
  1. Se le misure di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d),  e  di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera e),  sono  mantenute  oltre  il
limite di trenta giorni a causa  dell'insorgenza  di  nuovi  casi  di
malattia e creano problemi  connessi  alla  custodia  degli  animali,
l'autorita'  competente,  previo  nulla  osta  del  Ministero   della
sanita', puo'  autorizzare,  su  richiesta  motivata  presentata  dal
proprietario o allevatore, il trasporto di animali sani da un'azienda
ubicata nella zona di protezione o  nella  zona  di  sorveglianza,  a
condizione che: 
    a) il veterinario ufficiale abbia accertato la realta' dei fatti;
    b) tutti gli animali presenti nell'azienda siano stati sottoposti
    a visita veterinaria; 
    c) gli animali da trasportare siano stati sottoposti ad un  esame
clinico; 
    d) gli animali siano stati contrassegnati individualmente con  un
marchio  auricolare  o  identificati  con   qualsiasi   altro   mezzo
autorizzato; 
    e) l'azienda di destinazione sia ubicata nella zona di protezione
o nella zona di sorveglianza; 
    f) siano prese tutte le precauzioni  necessarie  per  evitare  il
rischio di propagazione dell'agente patogeno durante il trasporto, in
particolare procedendo alla pulizia e  alla  disinfezione  dei  mezzi
dopo il trasporto.