Art. 13. 
  1. In caso di restrizioni adottate  a  causa  dell'insorgere  della
malattia, sono prese, verificandone l'applicazione, tutte  le  misure
necessarie perche' almeno gli abitanti delle zone di protezione e  di
sorveglianza siano messi al corrente di tali restrizioni. 
  2. Qualora l'epizoozia presenti carattere di eccezionale  gravita',
il Ministero della sanita' promuove l'adozione in sede comunitaria di
misure supplementari e ne assicura l'esecuzione.