Art. 13. 1. In caso di restrizioni adottate a causa dell'insorgere della malattia, sono prese, verificandone l'applicazione, tutte le misure necessarie perche' almeno gli abitanti delle zone di protezione e di sorveglianza siano messi al corrente di tali restrizioni. 2. Qualora l'epizoozia presenti carattere di eccezionale gravita', il Ministero della sanita' promuove l'adozione in sede comunitaria di misure supplementari e ne assicura l'esecuzione.