Art. 14. 1. Le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione sono effettuate, utilizzando prodotti autorizzati anche con riguardo alle relative concentrazioni, sotto controllo ufficiale conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale e in modo da eliminare il rischio di propagazione o di sopravvivenza dell'agente patogeno. 2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 il veterinario ufficiale accerta che le misure siano state applicate correttamente e che sia trascorso un periodo di tempo appropriato in relazione alla malattia, e comunque non inferiore a ventuno giorni, a garanzia dell'eleminazione totale della malattia in questione prima della reintroduzione nell'azienda di animali appartenenti alle specie sensibili.