Art. 14. 
  1. Le operazioni di pulizia, disinfezione  e  disinfestazione  sono
effettuate, utilizzando prodotti autorizzati anche con riguardo  alle
relative concentrazioni, sotto controllo ufficiale conformemente alle
istruzioni impartite dal veterinario ufficiale e in modo da eliminare
il rischio di propagazione o di sopravvivenza dell'agente patogeno. 
  2. Terminate le  operazioni  di  cui  al  comma  1  il  veterinario
ufficiale accerta che le misure siano state applicate correttamente e
che sia trascorso un periodo di tempo appropriato in  relazione  alla
malattia, e comunque non  inferiore  a  ventuno  giorni,  a  garanzia
dell'eleminazione totale della  malattia  in  questione  prima  della
reintroduzione  nell'azienda  di  animali  appartenenti  alle  specie
sensibili.