Art. 15. 1. Il laboratorio nazionale di riferimento per cuascuna malattia di cui all'allegato I e' designato dal Ministero della sanita' tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali. 2. Il laboratorio di cui al comma 1 e' responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi impiegati da ciascun laboratorio di diagnosi della malattia per la quale e' designato nonche' dell'uso dei reagenti. 3. Il laboratorio di cui al comma 1: a) provvede alla individuazione del tipo, sottotipo e variante del virus in questione; b) puo' fornire i reagenti diagnostici agli Istituti zooprofilattici speimentali competenti per territorio; c) controlla la qualita' di tutti i reagenti diagnostici usati; d) organizza periodicamente prove comparative; e) conserva isolati del virus della malattia in questione provenenti da casi confermati; f) garantisce la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. 4. I laboratori nazionali designati per ciascuna delle malattie previste cooperano con il rispettivo laboratorio comunitario di riferimento designato in sede comunitaria le cui competenze e i cui compiti sono indicati nell'allegato III.
Nota all'art. 15: - Il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, concerne il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE.