Art. 15. 
  1. Il laboratorio nazionale di riferimento per cuascuna malattia di
cui all'allegato I e' designato dal Ministero della sanita'  tra  gli
Istituti zooprofilattici sperimentali. 
  2.  Il  laboratorio  di  cui  al  comma  1  e'   responsabile   del
coordinamento delle norme e  dei  metodi  di  diagnosi  impiegati  da
ciascun laboratorio di  diagnosi  della  malattia  per  la  quale  e'
designato nonche' dell'uso dei reagenti. 
  3. Il laboratorio di cui al comma 1: 
    a) provvede alla individuazione del tipo,  sottotipo  e  variante
del virus in questione; 
    b)  puo'   fornire   i   reagenti   diagnostici   agli   Istituti
zooprofilattici speimentali competenti per territorio; 
    c) controlla la qualita' di tutti i reagenti diagnostici usati; 
    d) organizza periodicamente prove comparative; 
    e)  conserva  isolati  del  virus  della  malattia  in  questione
provenenti da casi confermati; 
    f) garantisce la conferma dei  risultati  positivi  ottenuti  nei
laboratori diagnostici degli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali
competenti per territorio. 
  4. I laboratori nazionali designati  per  ciascuna  delle  malattie
previste cooperano  con  il  rispettivo  laboratorio  comunitario  di
riferimento designato in sede comunitaria le cui competenze e  i  cui
compiti sono indicati nell'allegato III. 
 
          Nota all'art. 15: 
             - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  1  marzo
          1992, n. 229, concerne il regolamento di  attuazione  della
          direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta  contro
          l'afta epizootica, tenuto conto delle  modifiche  apportate
          dalla direttiva 90/423/CEE.