Art. 17. 
  1. La vaccinazione contro le malattie citate nell'allegato  I  puo'
essere praticata, a complemento delle misure di lotta  effettuate  al
manifestarsi  della  malattia  in  questione,  solo  sulla  base   di
disposizioni adottate in sede comunitaria. 
  2. In caso di ricorso alla vaccinazione di cui al comma 1: 
    a) e' vietata la vaccinazione o la rivaccinazione  degli  animali
appartenenti alle specie sensibili nelle aziende di cui all'art. 3; 
    b) e' vietata la sieroprofilassi; 
    c) tutti gli animali vaccinati devono essere identificati con  un
marchio chiaro e leggibile e  con  un  metodo  riconosciuto  in  sede
comunitaria; 
    d) tutti gli animali vaccinati devono restare  all'interno  della
zona di vaccinazione a meno che non siano trasportati direttamente in
un macello designato dall'autorita' competente  per  la  macellazione
d'urgenza.  In  tal  caso,  il  movimento  di  animali  puo'   essere
autorizzato solo dopo che il veterinario ufficiale  abbia  effettuato
un esame di tutti gli animali dell'azienda appartenenti  alla  specie
sensibili ed abbia escluso la presenza di animali sospetti. 
  3. Terminate le operazioni  di  vaccinazione,  su  richiesta  degli
interessati, puo' essere autorizzata  la  movimentazione  di  animali
appartenenti alla specie sensibili dalla zona di vaccinazione secondo
modalita' stabilite in sede comunitaria. 
  4. Il Ministero della sanita' informa regolarmente  la  Commissione
europea, in sede di comitato veterinario  permanente,  sui  progressi
conseguiti con le misure di vaccinazione. 
  5. In deroga al comma 1, la decisione di effettuare la vaccinazione
di emergenza puo' essere adottata dal Ministero della sanita', previa
notifica alla Commissione europea, purche' non siano compromessi  gli
interessi fondamentali comunitari, tenendo conto, in particolare, del
grado di concentrazione degli animali, della necessita' di proteggere
razze specifiche nonche' della zona geografica in cui e'  attuata  la
vaccinazione;  il  Ministero  della  sanita'  si  attiene  a   quanto
stabilito in sede comunitaria circa  il  mantenimento,  la  modifica,
l'estensione o la revoca delle misure adottate.