Art. 17. 1. La vaccinazione contro le malattie citate nell'allegato I puo' essere praticata, a complemento delle misure di lotta effettuate al manifestarsi della malattia in questione, solo sulla base di disposizioni adottate in sede comunitaria. 2. In caso di ricorso alla vaccinazione di cui al comma 1: a) e' vietata la vaccinazione o la rivaccinazione degli animali appartenenti alle specie sensibili nelle aziende di cui all'art. 3; b) e' vietata la sieroprofilassi; c) tutti gli animali vaccinati devono essere identificati con un marchio chiaro e leggibile e con un metodo riconosciuto in sede comunitaria; d) tutti gli animali vaccinati devono restare all'interno della zona di vaccinazione a meno che non siano trasportati direttamente in un macello designato dall'autorita' competente per la macellazione d'urgenza. In tal caso, il movimento di animali puo' essere autorizzato solo dopo che il veterinario ufficiale abbia effettuato un esame di tutti gli animali dell'azienda appartenenti alla specie sensibili ed abbia escluso la presenza di animali sospetti. 3. Terminate le operazioni di vaccinazione, su richiesta degli interessati, puo' essere autorizzata la movimentazione di animali appartenenti alla specie sensibili dalla zona di vaccinazione secondo modalita' stabilite in sede comunitaria. 4. Il Ministero della sanita' informa regolarmente la Commissione europea, in sede di comitato veterinario permanente, sui progressi conseguiti con le misure di vaccinazione. 5. In deroga al comma 1, la decisione di effettuare la vaccinazione di emergenza puo' essere adottata dal Ministero della sanita', previa notifica alla Commissione europea, purche' non siano compromessi gli interessi fondamentali comunitari, tenendo conto, in particolare, del grado di concentrazione degli animali, della necessita' di proteggere razze specifiche nonche' della zona geografica in cui e' attuata la vaccinazione; il Ministero della sanita' si attiene a quanto stabilito in sede comunitaria circa il mantenimento, la modifica, l'estensione o la revoca delle misure adottate.