Art. 18. 
  1.  Il  Ministero  della  sanita',  sulla  base  dell'allegato  IV,
predispone un piano di emergenza, applicabile  a  tutte  le  malattie
elencate nell'allegato I, contenente le misure nazionali  da  attuare
in caso di insorgenza di un focolaio  di  una  delle  malattie;  tale
piano deve permettere l'accesso agli impianti, alle attrezzature,  al
personale  e  agli   altri   materiali   adeguati,   necessario   per
l'eliminazione rapida ed efficace del focolaio. 
  2. Il piano di cui al comma 1 e' trasmesso alla Commissione europea
per l'approvazione e puo' essere da essa modificato o completato  per
tener conto degli sviluppi della situazione e della natura  specifica
della malattia. 
  3. Il piano approvato e le sue eventuali modifiche sono  pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  a  cura  del
Ministero della sanita'.