Art. 18. 1. Il Ministero della sanita', sulla base dell'allegato IV, predispone un piano di emergenza, applicabile a tutte le malattie elencate nell'allegato I, contenente le misure nazionali da attuare in caso di insorgenza di un focolaio di una delle malattie; tale piano deve permettere l'accesso agli impianti, alle attrezzature, al personale e agli altri materiali adeguati, necessario per l'eliminazione rapida ed efficace del focolaio. 2. Il piano di cui al comma 1 e' trasmesso alla Commissione europea per l'approvazione e puo' essere da essa modificato o completato per tener conto degli sviluppi della situazione e della natura specifica della malattia. 3. Il piano approvato e le sue eventuali modifiche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanita'.