Art. 3. 1. Qualora in un'azienda siano presenti animali che si sospettano infetti o contaminati da una delle malattie di cui all'allegato I, il veterinario ufficiale assume immediatamente le necessarie iniziative affinche' venga attuata la procedura d'indagine diagnostica ufficiale per la conferma o l'esclusione della malattia, provvedendo, in particolare, al prelievo di idonei campioni per gli esami di laboratorio; a tal fine, qualora si rendesse necessario, l'autorita' competente dispone il trasporto degli animali sospetti adottando le necessarie misure e gli accorgimenti idonei ad evitare la propagazione della malattia. 2. Non appena e' notificato utn caso sospetto di infezione, l'autorita' competente pone l'azienda interessata sotto controllo ufficiale e dispone, in particolare, che: a) sia eseguito il censimento di tutte le categorie di animali delle specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali gia' morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni; b) tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento, tenendo conto, se necessario, dell'eventuale ruolo dei vettori; c) sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda; d) sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento: 1) di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati; 2) di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettiere, letami e tutto cio' che potrebbe trasmettere la malattia in questione; e) si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa; f) sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7. 3. In attesa che vengano adottate ufficialmente, le misure previste al comma 2, ad esclusione di quelle indicate alla lettera sono applicate dal proprietario o allevatore di qualsiasi animale sospetto di infezione. 4. L'autorita' competente puo' estendere in tutto o in parte le misure di cui al comma 2 ad altre aziende qualora, tenuto conto dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda nella quale si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione. 5. Le misure previste ai commi 1 e 2 si applicano fino a quando il sospetto di malattia sia ufficialmente escluso.