Art. 3. 
  1. Qualora in un'azienda siano presenti animali che  si  sospettano
infetti o contaminati da una delle malattie di cui all'allegato I, il
veterinario ufficiale assume immediatamente le necessarie  iniziative
affinche' venga attuata la procedura d'indagine diagnostica ufficiale
per la  conferma  o  l'esclusione  della  malattia,  provvedendo,  in
particolare,  al  prelievo  di  idonei  campioni  per  gli  esami  di
laboratorio; a tal fine, qualora si rendesse necessario,  l'autorita'
competente dispone il trasporto degli animali sospetti  adottando  le
necessarie  misure  e  gli  accorgimenti   idonei   ad   evitare   la
propagazione della malattia. 
  2. Non  appena  e'  notificato  utn  caso  sospetto  di  infezione,
l'autorita' competente pone  l'azienda  interessata  sotto  controllo
ufficiale e dispone, in particolare, che: 
    a) sia eseguito il censimento di tutte le categorie di animali 
delle specie sensibili, precisando per ciascuna 
di esse il numero di animali gia' morti,  infetti  o  che  potrebbero
essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato 
per tener conto degli animali nati 
o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza 
della malattia; i dati del censimento  devono  essere  aggiornati  ed
esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni; 
    b) tutti gli animali delle specie  sensibili  dell'azienda  siano
trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri
luoghi che ne permettano l'isolamento, tenendo conto, se  necessario,
dell'eventuale ruolo dei vettori; 
    c) sia  vietato  qualsiasi  movimento  di  animali  delle  specie
sensibili da e per l'azienda; 
    d)  sia  subordinato  ad  autorizzazione,   che   stabilisca   le
condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio  di  propagazione
della malattia, qualsiasi movimento: 
    1) di  persone,  animali  di  altre  specie  non  sensibili  alla
malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati; 
    2) di carni, carcasse,  mangimi,  rifiuti,  deiezioni,  lettiere,
letami  e  tutto  cio'  che  potrebbe  trasmettere  la  malattia   in
questione; 
    e) si faccia ricorso a mezzi  appropriati  di  disinfezione  alle
entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi  in  cui  sono
custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa; 
    f)  sia  effettuata  un'indagine   epidemiologica   conformemente
all'articolo 7. 
  3. In attesa che vengano adottate ufficialmente, le misure previste
al comma 2, ad  esclusione  di  quelle  indicate  alla  lettera  sono
applicate dal proprietario o allevatore di qualsiasi animale sospetto
di infezione. 
  4. L'autorita' competente puo' estendere in tutto  o  in  parte  le
misure di cui al comma 2  ad  altre  aziende  qualora,  tenuto  conto
dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di  eventuali
contatti con l'azienda nella quale  si  sospetta  la  presenza  della
malattia,  vi  siano  fondati  motivi  per  sospettare   un'eventuale
contaminazione. 
  5. Le misure previste ai commi 1 e 2 si applicano fino a quando  il
sospetto di malattia sia ufficialmente escluso.