Art. 4. 1. La conferma ufficiale della presenza in una azienda di una delle malattie di cui all'allegato I comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 3, comma 2, l'adozione delle seguenti ulteriori misure: a) immediato abbattimento in loco degli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda; le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o sotterrate in loco, qualora possibile; tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno; b) distruzione o idoneo trattamento di disinfezione di tutti i materiali, come i mangimi, e di tutti i rifiuti, come lettiere, letame o liquami, che potrebbero essere contaminati; tale trattamento deve essere eseguito conformemente alle istruzioni, impartite dal veterinario ufficiale, atte a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno o vettore di agente patogeno; c) pulizia e disinfezione, in conformita' all'articolo 14 e dopo che sono state ultimate le operazioni di cui alle lettere a) e b), dei fabbricati adibiti al ricovero degli animali delle specie sensibili e le loro vicinanze nonche' dei veicoli usati per qualunque tipo di trasporto e di qualsiasi materiale che potrebbe essere contaminato; d) indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7. 2. In caso di sotterramento, carcasse, materiali e rifiuti di cui al comma 1, lettere a) e b), devono essere collocati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondita' sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. 3. L'autorita' competente puo' estendere le misure di cui al comma 1 ad altre aziende vicine, qualora per la loro ubicazione, la tipologia dei fabbricati o eventuali contatti con l'azienda in cui e' stata confermata la presenza della malattia si possa sospettare un'eventuale contaminazione. 4. Il ripopolamento dell'azienda e' autorizzato dall'autorita' competente solo dopo ispezione e previa verifica delle condizioni di pulizia e disinfezione effettuata conformemente all'articolo 14.