Art. 4. 
  1. La conferma ufficiale della presenza in una azienda di una delle
malattie di cui all'allegato I comporta, oltre all'applicazione delle
misure previste dall'articolo 3, comma 2, l'adozione  delle  seguenti
ulteriori misure: 
    a) immediato abbattimento in  loco  degli  animali  delle  specie
sensibili presenti nell'azienda; le carcasse degli animali  abbattuti
o morti devono essere distrutte per  incenerimento  o  sotterrate  in
loco, qualora possibile; tali operazioni devono essere effettuate  in
modo da ridurre  al  minimo  il  rischio  di  diffusione  dell'agente
patogeno; 
    b) distruzione o idoneo trattamento di disinfezione  di  tutti  i
materiali, come i mangimi, e di tutti i rifiuti, 
come lettiere, letame o liquami, che potrebbero  essere  contaminati;
tale trattamento deve essere eseguito conformemente alle  istruzioni,
impartite dal veterinario ufficiale, atte a garantire la  distruzione
di qualsiasi agente patogeno o vettore di agente patogeno; 
    c) pulizia e disinfezione, in conformita' all'articolo 14 e  dopo
che sono state ultimate le operazioni di cui alle lettere  a)  e  b),
dei  fabbricati  adibiti  al  ricovero  degli  animali  delle  specie
sensibili e le loro vicinanze nonche' dei veicoli usati per qualunque
tipo di trasporto  e  di  qualsiasi  materiale  che  potrebbe  essere
contaminato; 
    d) indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7. 
  2. In caso di sotterramento, carcasse, materiali e rifiuti  di  cui
al comma 1, lettere a) e b), devono essere collocati  in  un  terreno
adeguato per evitare contaminazioni delle  falde  freatiche  o  danni
all'ambiente  e  ad  una  profondita'  sufficiente  ad  impedire   ai
carnivori di accedervi. 
  3. L'autorita' competente puo' estendere le misure di cui al  comma
1 ad altre  aziende  vicine,  qualora  per  la  loro  ubicazione,  la
tipologia dei fabbricati o eventuali contatti con l'azienda in cui e'
stata confermata la  presenza  della  malattia  si  possa  sospettare
un'eventuale contaminazione. 
  4. Il  ripopolamento  dell'azienda  e'  autorizzato  dall'autorita'
competente solo dopo ispezione e previa verifica delle condizioni  di
pulizia e disinfezione effettuata conformemente all'articolo 14.