Art. 5. 
  1. Qualora animali  vivi  allo  stato  selvatico  siano  infetti  o
sospetti infetti da una delle malattie  di  cui  all'allegato  I,  il
Ministero della sanita' dispone le misure da applicare,  informandone
la Commissione europea e gli altri Stati membri in sede  di  comitato
veterinario permanente.