Art. 6. 1. Nel caso di azienda comprendente due o piu' unita' di produzione distinte, il Ministero della sanita', sentita la regione interessata, puo' autorizzare deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), per quanto concerne le unita' di produzione sane di un'azienda infetta, a condizione che: a) il veterinario ufficiale abbia confermato che la struttura e le dimensioni di dette unita' di produzione nonche' le operazioni ivi effettuate siano tali da garantire una completa separazione per quanto riguarda la stabulazione, la cura, il personale, il materiale e l'alimentazione degli animali, in modo da impedire la propagazione dell'agente patogeno da una unita' di produzione all'altra; b) il rischio di diffusione del virus della malattia tra unita' di produzione separate di una stessa azienda non sia superiore a quello dell'eventuale diffusione possibile tra aziende separate. 2. Ai fini della concessione della deroga di cui al comma 1: a) al momento dell'indagine ufficiale diretta a confermare o escludere la presenza della malattia, il veterinario ufficiale deve aver valutato le condizioni e le circostanze che ne favorirebbero la diffusione; b) le unita' di produzione intensiva che contengono animali sani devono: 1) essere costituite da fabbricati fisicamente separati da quelli contenenti animali infetti e non essere comunicanti ne' possedere uno spazio libero comune; 2) disporre di depositi separati per le attrezzature, i foraggi, gli effluenti e, se del caso, per il latte; 3) essere munite, ciascuna, di specifica attrezzatura di disinfezione all'entrata e all'uscita; 4) disporre di personale esclusivamente ad esse adibito; 5) non aver effettuato scambi, con unita' infette, di macchinari o di altre attrezzature dell'azienda, ne' di animali, prodotti animali, mangimi, utensili, oggetti o altre sostanze quali lana o rifiuti o prodotti di scarto che possono trasmettere la malattia dalle unita' infette a quelle sane. 3. Le condizioni di cui comma 1, lettera b), e quelle di cui al comma 2, lettera b), devono essere soddisfatte prima che sia stata accertata la malattia in un animale presente nell'azienda, tenendo conto del probabile periodo di incubazione della malattia stessa. 4. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea le deroghe concesse.