Art. 6. 
  1. Nel caso di azienda comprendente due o piu' unita' di produzione
distinte, il Ministero della sanita', sentita la regione interessata,
puo' autorizzare deroghe alle prescrizioni  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettera a), per quanto concerne le unita' di produzione sane
di un'azienda infetta, a condizione che: 
    a) il veterinario ufficiale abbia confermato che la  struttura  e
le dimensioni di dette unita' di produzione nonche' le operazioni ivi
effettuate siano tali  da  garantire  una  completa  separazione  per
quanto riguarda la stabulazione, la cura, il personale, il  materiale
e l'alimentazione degli animali, in modo da impedire la  propagazione
dell'agente patogeno da una unita' di produzione all'altra; 
    b) il rischio di diffusione del virus della malattia  tra  unita'
di produzione separate di una stessa  azienda  non  sia  superiore  a
quello dell'eventuale diffusione possibile tra aziende separate. 
  2. Ai fini della concessione della deroga di cui al comma 1: 
    a) al momento dell'indagine  ufficiale  diretta  a  confermare  o
escludere la presenza della malattia, il veterinario  ufficiale  deve
aver valutato le condizioni e le circostanze che ne favorirebbero  la
diffusione; 
    b) le unita' di produzione intensiva che contengono animali  sani
devono: 
    1) essere costituite da fabbricati fisicamente separati da quelli
contenenti animali infetti e non essere comunicanti ne' possedere uno
spazio libero comune; 
    2) disporre di depositi separati per le attrezzature, i  foraggi,
gli effluenti e, se del caso, per il latte; 
    3)  essere  munite,  ciascuna,  di  specifica   attrezzatura   di
disinfezione all'entrata e all'uscita; 
    4) disporre di personale esclusivamente ad esse adibito; 
    5) non aver effettuato scambi, con unita' infette, di  macchinari
o di  altre  attrezzature  dell'azienda,  ne'  di  animali,  prodotti
animali, mangimi, utensili, oggetti o altre  sostanze  quali  lana  o
rifiuti o prodotti di scarto  che  possono  trasmettere  la  malattia
dalle unita' infette a quelle sane. 
  3. Le condizioni di cui comma 1, lettera b), e  quelle  di  cui  al
comma 2, lettera b), devono essere soddisfatte prima  che  sia  stata
accertata la malattia in un animale  presente  nell'azienda,  tenendo
conto del probabile periodo di incubazione della malattia stessa. 
  4. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea  le
deroghe concesse.