Art. 8. 
  1. Se il veterinario ufficiale constata o ritiene,  sulla  base  di
informazioni confermate, che la malattia puo' essere stata introdotta
da altre  aziende  nell'azienda  di  cui  all'articolo  3  oppure  da
quest'ultima in altre aziende in  seguito  a  movimenti  di  persone,
animali o veicoli o in qualsiasi altro  modo,  queste  altre  aziende
sono sottoposte a controllo ufficiale conformemente  all'articolo  3;
tale controllo e' revocato soltanto quando il  sospetto  di  presenza
della malattia nell'azienda sia stato ufficialmente escluso. 
  2. Se il veterinario ufficiale constata o ritiene,  sulla  base  di
informazioni confermate, che la malattia puo' essere stata introdotta 
da altre aziende nell'azienda di cui 
all'articolo 4 oppure da quest'ultima in altre aziende in  seguito  a
movimenti di persone, animali o veicoli o in  qualsiasi  altro  modo,
queste  altre  aziende  sono   sottoposte   a   controllo   ufficiale
conformemente all'articolo 3; tale  controllo  e'  revocato  soltanto
quando il sospetto di presenza della malattia nell'azienda sia  stato
ufficialmente escluso. 
  3. Nel caso che un'azienda sia soggetta alle disposizioni del comma
2,  l'autorita'  competente  mantiene  in  vigore   nell'azienda   le
disposizioni  di  cui  all'articolo   3   per   un   periodo   almeno
corrispondente al periodo massimo di incubazione proprio di  ciascuna
malattia,  con  decorrenza  dal  probabile  momento  di  introduzione
dell'infezione stabilito dall'indagine  epidemiologica  effettuata  a
norma dell'art. 7. 
  4. Nelle aziende di cui ai commi  1  e  2  l'autorita'  competente,
qualora ritenga che le condizioni lo  consentano,  puo'  limitare  le
misure di controllo ufficiale di cui all'articolo  3,  esclusivamente
agli animali delle  specie  sensibili  o,  purche'  l'azienda  stessa
soddisfi  le  condizioni  di  cui  all'articolo  6,  ad   una   parte
dell'azienda e agli animali che vi si trovano.