Art. 8. 1. Se il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazioni confermate, che la malattia puo' essere stata introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 3 oppure da quest'ultima in altre aziende in seguito a movimenti di persone, animali o veicoli o in qualsiasi altro modo, queste altre aziende sono sottoposte a controllo ufficiale conformemente all'articolo 3; tale controllo e' revocato soltanto quando il sospetto di presenza della malattia nell'azienda sia stato ufficialmente escluso. 2. Se il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazioni confermate, che la malattia puo' essere stata introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 4 oppure da quest'ultima in altre aziende in seguito a movimenti di persone, animali o veicoli o in qualsiasi altro modo, queste altre aziende sono sottoposte a controllo ufficiale conformemente all'articolo 3; tale controllo e' revocato soltanto quando il sospetto di presenza della malattia nell'azienda sia stato ufficialmente escluso. 3. Nel caso che un'azienda sia soggetta alle disposizioni del comma 2, l'autorita' competente mantiene in vigore nell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 3 per un periodo almeno corrispondente al periodo massimo di incubazione proprio di ciascuna malattia, con decorrenza dal probabile momento di introduzione dell'infezione stabilito dall'indagine epidemiologica effettuata a norma dell'art. 7. 4. Nelle aziende di cui ai commi 1 e 2 l'autorita' competente, qualora ritenga che le condizioni lo consentano, puo' limitare le misure di controllo ufficiale di cui all'articolo 3, esclusivamente agli animali delle specie sensibili o, purche' l'azienda stessa soddisfi le condizioni di cui all'articolo 6, ad una parte dell'azienda e agli animali che vi si trovano.