Art. 9. 
  1. Non appena la diagnosi di una delle malattie di cui all'allegato
I e' stata ufficialmente confermata, l'autorita' competente  delimita
attorno all'azienda infetta una zona di protezione, di raggio  minimo
di tre chilometri, inserita in una zona  di  sorveglianza  avente  un
raggio minimo di dieci chilometri; nella delimitazione si tiene conto
dei fattori di carattere  geografico,  amministrativo,  ecologico  ed
epidemiologico connessi alla malattia e delle strutture di controllo. 
  2. Qualora sia interessato il territorio di piu'  Stati  membri  la
delimitazione delle zone di cui al comma 1 avviene in  collaborazione
tra le autorita' competenti degli Stati membri o, se  necessario,  in
sede comunitaria. 
  3. Il Ministero della sanita', sentita la regione interessata o  su
sua richiesta, puo' promuovere in sede comunitaria  la  modifica  dei
limiti delle zone di cui al comma  1  e  della  durata  delle  misure
restrittive, tenendo conto di quanto segue: 
    a) situazione geografica e fattori ecologici; 
    b) condizioni meteorologiche; 
    c) presenza, distribuzione e specie dei vettori; 
    d) risultati degli studi epidemiologici effettuati  conformemente
all'articolo 7; 
    e) risultati degli esami di laboratorio; 
    f) misure di lotta effettivamente applicate.