Art. 9. 1. Non appena la diagnosi di una delle malattie di cui all'allegato I e' stata ufficialmente confermata, l'autorita' competente delimita attorno all'azienda infetta una zona di protezione, di raggio minimo di tre chilometri, inserita in una zona di sorveglianza avente un raggio minimo di dieci chilometri; nella delimitazione si tiene conto dei fattori di carattere geografico, amministrativo, ecologico ed epidemiologico connessi alla malattia e delle strutture di controllo. 2. Qualora sia interessato il territorio di piu' Stati membri la delimitazione delle zone di cui al comma 1 avviene in collaborazione tra le autorita' competenti degli Stati membri o, se necessario, in sede comunitaria. 3. Il Ministero della sanita', sentita la regione interessata o su sua richiesta, puo' promuovere in sede comunitaria la modifica dei limiti delle zone di cui al comma 1 e della durata delle misure restrittive, tenendo conto di quanto segue: a) situazione geografica e fattori ecologici; b) condizioni meteorologiche; c) presenza, distribuzione e specie dei vettori; d) risultati degli studi epidemiologici effettuati conformemente all'articolo 7; e) risultati degli esami di laboratorio; f) misure di lotta effettivamente applicate.