Art. 3.
  1.  E' vietato qualsiasi spostamento di suini presenti nell'azienda
infetta,  anche  se  clinicamente  sani  e  nemmeno  al solo scopo di
macellazione.
  2.  Le  misure  prescritte  per  l'azienda  infetta  possono essere
applicate  dall'autorita'  competente ad altre aziende quando la loro
ubicazione ed eventuali contatti diretti
o  indiretti  con l'azienda infetta possano far temere l'eventualita'
di una contaminazione.