Art. 3. 1. E' vietato qualsiasi spostamento di suini presenti nell'azienda infetta, anche se clinicamente sani e nemmeno al solo scopo di macellazione. 2. Le misure prescritte per l'azienda infetta possono essere applicate dall'autorita' competente ad altre aziende quando la loro ubicazione ed eventuali contatti diretti o indiretti con l'azienda infetta possano far temere l'eventualita' di una contaminazione.