Art. 7. 1. Nel caso in cui i divieti di cui all'art. 5, comma 4, lettera f), ed all'art. 6, comma 1, lettera f), siano mantenuti per oltre trenta giorni a causa dell'accertamento di nuovi focolai di malattia e creino problemi d'allevamento, l'autorita' competente, previo nulla osta del Ministero della sanita', puo' autorizzare, dietro motivata richiesta del proprietario o allevatore, il trasporto di suini sani da un'azienda ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, a condizione che: a) il veterinario ufficiale abbia accertato la realta' dei fatti; b) tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a visita veterinaria; c) i suini da trasportare siano stati sottoposti ad un accurato esame clinico, compreso il rilievo termometrico su un numero statisticamente rappresentativo di capi; d) tutti i suini siano stati contrassegnati con le modalita' prescritte per la loro identificazione; e) l'azienda di destinazione si sia ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza; f) vengano adottate le precauzioni necessarie per evitare la diffusione del virus pestoso durante il trasporto, comprese pulizia e disinfezione del mezzo dopo lo scarico.