Art. 7.
  1.  Nel  caso  in cui i divieti di cui all'art. 5, comma 4, lettera
f),  ed  all'art.  6,  comma 1, lettera f), siano mantenuti per oltre
trenta  giorni a causa dell'accertamento di nuovi focolai di malattia
e creino problemi d'allevamento, l'autorita' competente, previo nulla
osta  del  Ministero della sanita', puo' autorizzare, dietro motivata
richiesta  del  proprietario o allevatore, il trasporto di suini sani
da  un'azienda  ubicata  nella  zona  di  protezione  o nella zona di
sorveglianza, a condizione che:
    a) il veterinario ufficiale abbia accertato la realta'
dei fatti;
    b)  tutti  i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a
visita veterinaria;
    c)  i  suini da trasportare siano stati sottoposti ad un accurato
esame   clinico,  compreso  il  rilievo  termometrico  su  un  numero
statisticamente rappresentativo di capi;
    d)  tutti  i  suini  siano  stati contrassegnati con le modalita'
prescritte per la loro identificazione;
    e)  l'azienda  di  destinazione  si  sia  ubicata  nella  zona di
protezione o nella zona di sorveglianza;
    f)  vengano  adottate  le  precauzioni  necessarie per evitare la
diffusione del virus pestoso durante il trasporto, comprese pulizia e
disinfezione del mezzo dopo lo scarico.