Art. 8.
  1.  Le  restrizioni  adottate sono portate a conoscenza di tutte le
persone presenti nelle zone di protezione e di sorveglianza prendendo
tutte  le  misure necessarie, e verificandone l'applicazione, incluso
il ricorso a cartelli indicatori e di avvertimento ben visibili, alla
stampa e alla televisione.