Art. 14.
  1.   Il   parere   di  cui  all'articolo  47  del  regolamento  per
l'esecuzione  del  codice  della navigazione (navigazione marittima),
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952,  n.  328,  e'  reso  dagli  organi  periferici territorialmente
competenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si esprimono
eventualmente dopo sopralluogo.