Art. 14. 1. Il parere di cui all'articolo 47 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' reso dagli organi periferici territorialmente competenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si esprimono eventualmente dopo sopralluogo.