IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
l'attivita'  del  Fondo  per  lo  sviluppo  della  meccanizzazione in
agricoltura,   di   apportare   alcune  modifiche  alle  disposizioni
nazionali  di  applicazione  della  normativa comunitaria sulle quote
latte,   al  fine  di  evitare  che  una  inidonea  attuazione  delle
disposizioni  comunitarie  comporti  un ingente onere finanziario nei
confronti   dell'Unione   europea,   di  provvedere  alla  definitiva
sistemazione    occupazionale    del   personale   dipendente   dalla
Federconsorzi,  nonche'  di  disporre  interventi  in  alcuni settori
agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto
con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per
la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in
   agricoltura  e  contributi  ad  enti  irrigui  ed al settore degli
   allevamenti.
  1.  Il  termine  di  cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto
1975,  n.  377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre
1975,  n.  493,  relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27
ottobre  1966,  n. 910, e successive integrazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2002.
  2.   Per  assicurare  la  continuita'  delle  attivita'  necessarie
all'esercizio  delle  grandi  dighe, gia' ultimate e in gestione o in
corso  di  ultimazione  con la costruzione delle relative adduzioni e
distribuzione  primaria  dell'acqua  a  fini prevalentemente irrigui,
nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalita',
sono    attribuiti   contributi   straordinari   per   l'anno   1995,
rispettivamente,  nell'importo  di  lire  30 miliardi all'Ente per lo
sviluppo   dell'irrigazione   in   Puglia,   Lucania  ed  Irpinia,  e
nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.
  3.  Per  consentire  il  conseguimento di una maggiore economia nel
settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico
del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, e'
autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo
di  contributo  per programmi di miglioramento del lupo italiano, per
l'anno 1995.
  4.  All'onere  derivante  dall'applicazione  dei  commi  2  e  3 si
provvede   mediante   utilizzo   di   lire   90.000   milioni   delle
disponibilita'  del  Fondo  per  lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura,  con  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa  di  cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e
successive  integrazioni.  Tale importo viene versato all'entrata del
bilancio  dello Stato per essere assegnato ad appositi capitoli dello
stato di previsione dell'amministrazione competente.
  5.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.