Art. 10.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 8 luglio 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  PINTO,   Ministro   delle   risorse
                                  agricole, alimentari
                                    e forestali
                                  DI   PIETRO,  Ministro  dei  lavori
                                  pubblici
                                  CIAMPI,  Ministro  del tesoro e del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  TREU,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  BASSANINI, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK