Art. 2. Regime comunitario di produzione lattiera 1. Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, l'AIMA pubblica, entro il 31 marzo 1996, appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato. 2. L'efficacia dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e' sospesa sino al 31 marzo 1997. 3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovra' pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini da parte della regione. L'AIMA si pronuncera' sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato e' esperibile il ricorso all'autorita' giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica. 4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.