Art. 2.
              Regime comunitario di produzione lattiera
  1.   Acquisito  da  parte  del  Ministro  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali  il  parere  del  Comitato  permanente delle
politiche  agroalimentari  e  forestali, l'AIMA pubblica, entro il 31
marzo  1996,  appositi  bollettini di aggiornamento degli elenchi dei
produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel
periodo  di  applicazione  del  regime  comunitario delle quote latte
1995-1996.   I   predetti   bollettini   costituiscono   accertamento
definitivo  delle  posizioni  individuali  e  sostituiscono  ad  ogni
effetto  i  bollettini  pubblicati  precedentemente  dall'AIMA per il
periodo sopra indicato.
  2.  L'efficacia  dell'articolo  2-bis del decreto-legge 23 dicembre
1994,  n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
1995, n. 46, e' sospesa sino al 31 marzo 1997.
  3.  Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei
bollettini   di   cui   al   comma   1,  dovra'  pervenire  all'AIMA,
adeguatamente  documentato,  entro  il termine perentorio di quindici
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dei bollettini da parte della
regione.  L'AIMA  si  pronuncera'  sul  ricorso nei successivi trenta
giorni;  decorso  il predetto termine, senza che l'organo adito abbia
comunicato  la  decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli
effetti  e contro il provvedimento impugnato e' esperibile il ricorso
all'autorita'  giurisdizionale  competente, o quello straordinario al
Presidente della Repubblica.
  4.   Ai  fini  della  trattenuta  e  del  versamento  del  prelievo
supplementare,  eventualmente  dovuto  per  il periodo 1995-1996, gli
acquirenti   sono   tenuti  a  considerare  esclusivamente  le  quote
individuali  risultanti  dai  bollettini  di  aggiornamento di cui al
comma 1.