Art. 3.
            Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468
                        e altre disposizioni
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n.
468, e' inserito il seguente:
  "5-bis.   A   partire  dagli  adempimenti  concernenti  il  periodo
1995-1996,  nella  compensazione  di  cui  al comma 5 sono adottati i
seguenti   criteri,   che   si  applicano  anche  alla  compensazione
concernente   i   produttori  non  associati  ed  alla  compensazione
nazionale, nell'ordine:
    a)  in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei
confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei
limiti del quantitativo ridotto;
    b) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A
che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della
quota medesima;
    c)  in  favore dei produttori delle zone di montagna e delle zone
svantaggiate  di  cui  alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28
aprile 1975;
    d) in favore di tutti gli altri produttori.".
  2.  Dopo  il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992,
n. 468, e' inserito il seguente:
  "12-bis.  Al  fine  di  consentire,  ove dovuta, la restituzione ai
produttori  delle  somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua
la  compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 agosto di
ciascun  anno,  sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che
gli   acquirenti   sono  tenuti  a  trasmettere,  in  conformita'  al
regolamento  (CEE)  n.  536/1993  della Commissione del 9 marzo 1993,
entro il 15 maggio di ciascun anno".
  3.  Limitatamente  al  periodo  1995-1996,  gli acquirenti versano,
entro  il  30  settembre 1996, il prelievo supplementare dovuto sulla
base   di   appositi   elenchi  redatti  dall'AIMA  a  seguito  della
compensazione nazionale.
  4.  Secondo  quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n.
3950/92  del  Consiglio  del  28  dicembre  1992,  l'AIMA  adotta  un
programma  volontario di abbandono totale o parziale della produzione
lattiera,   previa   corresponsione   di  una  indennita'  a  ciascun
produttore  per la cessione delle quote latte di cui e' titolare, che
confluiscono nella riserva nazionale.
  5.  L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma
4  ai  produttori  che  ne  facciano  richiesta,  ad  un  prezzo pari
all'indennita'  versata,  in  base  ai seguenti criteri di priorita',
applicati  in  modo  da  assicurare  che  almeno  il 50 per cento dei
quantitativi  sia attribuito nella regione o nella provincia autonoma
di provenienza:
    a)  giovani  agricoltori  di  cui  all'articolo  4,  comma 2, del
decreto ministeriale n. 762 del 27 dicembre 1994;
    b)  produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla
direttiva n. 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;
    c)  produttori  a  cui  e'  stata  ridotta  la  quota  B ai sensi
dell'articolo  2  della  legge n. 46 del 1995, nei limiti della quota
ridotta.
  6.  All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui
ai  commi  4  e  5  si  provvede mediante utilizzo degli stanziamenti
iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa
delibera   del   CIPE   che   dovra'   individuare   anche  l'importo
dell'indennita' e le modalita' di attuazione del programma.