Art. 4. Differimento del termine per la cessione della quota latte 1. Per l'anno 1995 e' differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 e' consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e puo' essere rinnovato solo due volte.