Art. 4.
     Differimento del termine per la cessione della quota latte
  1.  Per  l'anno  1995 e' differito al 31 dicembre il termine del 30
novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre
1992,  n.  468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote
latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 e'
consentito  esclusivamente  per la durata di un intero periodo e puo'
essere rinnovato solo due volte.