Art. 5.
      Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi
  1.  Possono  essere  assunti  in  amministrazioni statali, anche ad
ordinamento  autonomo,  e  in  altre amministrazioni richiedenti o in
enti  pubblici  non economici, anche in deroga ai limiti di eta', 194
unita'  della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991
e  ancora  tali  alla  data del 9 maggio 1996, da destinare in uffici
statali situati nelle regioni del centro-nord Italia.
  2.  Ai  fini  delle equiparazioni tra le professionalita' possedute
dai  dipendenti  interessati  e le qualifiche e profili professionali
delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al comma 1, si applica il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 1993.
  3.  L'idoneita'  a  svolgere  mansioni  proprie  di ciascun profilo
professionale  e'  accertata,  mediante prova pratica o colloquio, da
una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.
  4.  Con  proprio  decreto,  il  Ministro  per  la funzione pubblica
dispone  l'assegnazione  del  personale  dichiarato  idoneo,  secondo
l'ordine  di  graduatoria,  in  relazione  alle carenze del personale
rilevate nelle amministrazioni interessate. L'assegnazione definitiva
deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 1996.
  5.  Il  trattamento  economico  spettante  e' quello iniziale delle
qualifiche  di  inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento
previdenziale  vigente  presso  l'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
  6.  Il  personale  interessato  di  cui  al  comma 1 e' iscritto, a
domanda  da  presentare  entro  il  15  maggio  1996  al  commissario
governativo,  in un ruolo unico transitorio presso il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, con decorrenza giuridica ed
economica  dal  giorno  successivo  alla  cessazione  del rapporto di
lavoro  e  comunque  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto.  Per  il  periodo  di  permanenza in tale ruolo al personale
interessato  si  applica  il  trattamento  giuridico ed economico del
personale   del   comparto  Ministeri.  Tale  personale  puo'  essere
utilizzato  fino  all'assegnazione  definitiva,  su  richiesta, nelle
amministrazioni ed uffici di cui al comma 1, o, nel limite massimo di
50  unita',  presso  il  liquidatore giudiziale per le esigenze della
procedura.  Il  costo  del personale utilizzato per le esigenze della
liquidazione e' a carico della procedura stessa.
  7.  Ai  lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unita',
individuati  sulla  base  della maggiore anzianita' contributiva o di
eta',  che  non  hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si
applica   quanto  previsto  dall'articolo  4,  commi  26  e  27,  del
decreto-legge   3  giugno  1996,  n.  300,  previa  presentazione  di
un'apposita  domanda  da parte della Federconsorzi entro il 15 maggio
1996.
  8.  In  attesa  del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto
legislativo  7  maggio  1949,  n.  1235,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dei predetti consorzi che abbiano gia' fruito nel corrente
anno  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, ai
sensi  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' del decreto-legge
26  novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge
26  gennaio  1994, n. 56, e successive modificazioni, e' concesso con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  un  ulteriore  periodo di tale trattamento non eccedente i
nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente.
  9.  Agli  oneri  previsti  dai  commi  4  e 8, valutati in lire 6,5
miliardi per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal
1997,  si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-98, sul capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
  10.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.