Art. 7.
                 Assegnazione di fondi per le misure
                    di accompagnamento della PAC
  1.  Per  consentire  la  prosecuzione  degli  interventi  di cui al
decreto-legge  7  novembre  1994,  n.  621, convertito dalla legge 17
dicembre  1994,  n.  737,  ed al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325,
convertito  dalla  legge  3  ottobre  1995,  n.  408,  e' autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 95 miliardi per l'anno 1996.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in
lire 95 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
  3.  Per  l'anno  1996, la somma prevista al comma 1 e' iscritta nel
bilancio  di  previsione  dell'AIMA  (Azienda  per gli interventi nel
mercato agricolo).
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.