Art. 7. Assegnazione di fondi per le misure di accompagnamento della PAC 1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, ed al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 95 miliardi per l'anno 1996. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 95 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 3. Per l'anno 1996, la somma prevista al comma 1 e' iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA (Azienda per gli interventi nel mercato agricolo). 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.