Art. 8.
              Produzione agricola con metodo biologico
  1.  Il  comma  3  dell'articolo 42 della legge 22 febbraio 1994, n.
146, e' cosi' modificato:
  "  3.  Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo
15  del regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 indicati nell'elenco
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre
1993,  continuano  ad  operare  fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti
salvi gli atti gia' adottati dai medesimi organismi".