Art. 9.
                Fermo biologico della pesca nel 1996
  1.  Per l'anno 1996, ai fini della urgente applicazione delle norme
previste  dal  regolamento  (CE) n. 3699/93, il fermo biologico della
pesca  e'  effettuato,  per  quarantacinque giorni consecutivi, dalle
navi  che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a
strascico e traino pelagico.
  2.  Il  fermo  biologico  di  cui  al  comma 1 e' effettuato in via
obbligatoria   nelle   acque  antistanti  i  compartimenti  marittimi
dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996 e nelle acque antistanti
i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con inizio dal 31
agosto  1996.  Salve  le  deroghe  in  applicazione  del comma 7, nel
periodo  di  effettuazione  del  fermo  non e' consentito l'esercizio
della  pesca  con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque
antistanti  i  compartimenti  interessati  anche  da  parte di unita'
provenienti  da  altri  compartimenti  marittimi;  la  violazione del
predetto  divieto  comporta  la  sospensione  della  validita'  della
licenza di pesca per trenta giorni.
  3.  Per  il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle
risorse  agricole,  alimentari e forestali e' autorizzato a concedere
alle  imprese  un  premio  calcolato  in  applicazione  delle tabelle
allegate al presente decreto.
  4.  E'  concessa  all'impresa  di  pesca una indennita' giornaliera
nella  misura  di L. 30.000, quale contributo dello Stato per ciascun
componente  l'equipaggio  delle  navi,  al quale deve comunque essere
corrisposto   dall'armatore   il  minimo  contrattuale  previsto  dal
contratto  collettivo  di  lavoro.  Fa carico all'impresa medesima il
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
  5.  Il  premio  di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la
quale  non  rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non
e'  cumulabile  con indennita' o contributi analoghi erogati da altre
amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.
  6.  Al  pagamento  dei  contributi  previsti  dal presente articolo
provvedono   i   comandanti   delle   capitanerie   di   porto  sugli
accreditamenti   disposti   dal  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti
dalla vigente normativa.
  7.  Con  decreto  del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali  sono  fissate  le  modalita'  tecniche  di  attuazione del
presente  articolo,  nonche' quelle di applicazione del fermo tecnico
al  fine  di  consentire  un  regime  ottimale di conservazione delle
risorse.
  8.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in lire 82.585 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto
a  lire  43.000  milioni,  mediante utilizzo delle disponibilita' del
Fondo  di  rotazione  per l'attuazione delle politiche comunitarie di
cui  all'articolo  5  della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a
lire 39.585 milioni, mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo
centrale  per  il credito pescherecchio di cui alla legge 17 febbraio
1982, n. 41.
  9.  Le  somme  da utilizzare in attuazione del presente articolo, a
carico  dei  Fondi  di  cui  al  comma 8, sono versate in entrata del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate ad apposito capitolo
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
  10.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente articolo.