Art. 9. Fermo biologico della pesca nel 1996 1. Per l'anno 1996, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 3699/93, il fermo biologico della pesca e' effettuato, per quarantacinque giorni consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico. 2. Il fermo biologico di cui al comma 1 e' effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996 e nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996. Salve le deroghe in applicazione del comma 7, nel periodo di effettuazione del fermo non e' consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti interessati anche da parte di unita' provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validita' della licenza di pesca per trenta giorni. 3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e' autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto. 4. E' concessa all'impresa di pesca una indennita' giornaliera nella misura di L. 30.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 5. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non e' cumulabile con indennita' o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici. 6. Al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti dalla vigente normativa. 7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalita' tecniche di attuazione del presente articolo, nonche' quelle di applicazione del fermo tecnico al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse. 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 82.585 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 43.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 39.585 milioni, mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito pescherecchio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41. 9. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei Fondi di cui al comma 8, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.