Art. 3.
                       Modalita' dei prelievi
  1.  I  prelievi  di munizioni, sia nazionali che importate, vengono
effettuati presso i fabbricanti,  i  caricatori,  i  depositari  o  i
venditori,  di  seguito  denominati operatori, in modo saltuario ed a
campione, soltanto ai fini di prove e controlli da effettuarsi presso
il Banco nazionale di prova, mentre controlli visuali non distruttivi
possono essere eseguiti presso lo stesso operatore.
  2. La quantita' delle cartucce da prelevare e'  in  funzione  delle
prove  e  dei  controlli  che  il  Banco  nazionale  di prova intende
effettuare. Di norma il campione di cartucce, da prelevare, non  puo'
superare  le  cinquanta  unita'  per ogni modello e lotto. Qualora il
campione da prelevare sia superiore a cinquanta unita', il  direttore
del  Banco  nazionale  di  prova,  determina  il  numero di unita' da
prelevare di ogni modello e  lotto,  con  provvedimento  motivato  da
comunicare,  anche a mezzo degli incaricati del prelievo, al soggetto
presso il quale il prelievo stesso deve essere effettuato.
  3. Per ogni prelievo e controllo non  distruttivo  eseguito  presso
l'operatore viene redatto apposito verbale, firmato dal personale del
Banco e dall'operatore, secondo lo schema riportato nell'allegato 1.
  4.   Meta'  delle  cartucce  prelevate  viene  conservata,  per  le
eventuali ulteriori prove che si  rendessero  necessarie,  presso  il
Banco  nazionale  di  prova  o  presso  l'operatore,  in  un apposito
involucro, adeguatamente  sigillato  e  firmato  dall'incaricato  del
Banco  e  dell'operatore,  fino  alla  conclusione  delle prove e dei
controlli sull'altra meta'.