Art. 3. Modalita' dei prelievi 1. I prelievi di munizioni, sia nazionali che importate, vengono effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositari o i venditori, di seguito denominati operatori, in modo saltuario ed a campione, soltanto ai fini di prove e controlli da effettuarsi presso il Banco nazionale di prova, mentre controlli visuali non distruttivi possono essere eseguiti presso lo stesso operatore. 2. La quantita' delle cartucce da prelevare e' in funzione delle prove e dei controlli che il Banco nazionale di prova intende effettuare. Di norma il campione di cartucce, da prelevare, non puo' superare le cinquanta unita' per ogni modello e lotto. Qualora il campione da prelevare sia superiore a cinquanta unita', il direttore del Banco nazionale di prova, determina il numero di unita' da prelevare di ogni modello e lotto, con provvedimento motivato da comunicare, anche a mezzo degli incaricati del prelievo, al soggetto presso il quale il prelievo stesso deve essere effettuato. 3. Per ogni prelievo e controllo non distruttivo eseguito presso l'operatore viene redatto apposito verbale, firmato dal personale del Banco e dall'operatore, secondo lo schema riportato nell'allegato 1. 4. Meta' delle cartucce prelevate viene conservata, per le eventuali ulteriori prove che si rendessero necessarie, presso il Banco nazionale di prova o presso l'operatore, in un apposito involucro, adeguatamente sigillato e firmato dall'incaricato del Banco e dell'operatore, fino alla conclusione delle prove e dei controlli sull'altra meta'.