Art. 4.
                Modalita' delle prove e dei controlli
  1. La meta' del campione prelevato viene sottoposto presso il Banco
nazionale  di  prova  al  controllo  dimensionale  ed  alle  prove di
pressione su almeno dieci colpi  e  di  sicurezza  di  funzionamento,
secondo  le  prescrizioni  e  le metodologie definite nelle Decisioni
dalla Commissione internazionale permanente per la prova  delle  armi
da  fuoco  portatili (CIP) XV-7, XVI-4, XVI-5 o di quelle che saranno
successivamente adottate in materia.  All'esecuzione  delle  prove  e
controlli  puo'  assistere  l'operatore, informato in tempo utile dal
Banco nazionale di prova.
  2. Delle prove e controlli  eseguiti  su  ogni  campione  il  Banco
nazionale   di  prova  redige  apposito  verbale,  che  trasmette  al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.