Art. 4. Modalita' delle prove e dei controlli 1. La meta' del campione prelevato viene sottoposto presso il Banco nazionale di prova al controllo dimensionale ed alle prove di pressione su almeno dieci colpi e di sicurezza di funzionamento, secondo le prescrizioni e le metodologie definite nelle Decisioni dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) XV-7, XVI-4, XVI-5 o di quelle che saranno successivamente adottate in materia. All'esecuzione delle prove e controlli puo' assistere l'operatore, informato in tempo utile dal Banco nazionale di prova. 2. Delle prove e controlli eseguiti su ogni campione il Banco nazionale di prova redige apposito verbale, che trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.