Art. 5.
             Esito dei controlli e modalita' di rimborso
  1. Qualora le prove ed i controlli si concludano con un giudizio di
conformita',  il  Banco  nazionale  di  prova  comunica gli esiti dei
controlli all'operatore, invitandolo a trasmettere al Banco nazionale
di prova, per il pagamento, la fattura delle munizioni utilizzate. La
parte non utilizzata del campione, gia' conservata per  le  ulteriori
prove, viene resa disponibile.
  2.  Nel  caso  che  dalle  prove  e  controlli  venga  accertata la
difformita' delle munizioni dai requisiti prescritti dalla  legge  n.
509/1993   e   dalle   decisioni   della  Commissione  internazionale
permanente per la prova delle  armi  da  fuoco  portatili  (CIP),  si
procede, a richiesta dell'operatore, alle ulteriori prove e controlli
sulla parte del campione conservata.
  3.  Ove non richiesti oppure se anche da questi ulteriori controlli
e prove venga  accertata  la  difformita',  il  direttore  del  Banco
nazionale  di prova provvede secondo le procedure contenute nei commi
2, 3 e 4 dell'art. 9 della legge n. 509/1993, restando in ogni modo a
carico dell'operatore il costo delle cartucce prelevate.
 
          Nota all'art. 5:
             - Il testo dell'art. 9, commi 2, 3 e 4,  della  legge  6
          dicembre 1993, n. 509, e' il seguente:
             "2.  Ove  si constati che uno o piu' lotti di munizioni,
          provvisti  del  contrassegno  di   controllo,   non   siano
          rispondenti  ai requisiti prescritti, previo l'espletamento
          di una ulteriore prova presso il Banco nazionale di  prova,
          e'  disposto il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio.
          Il provvedimento e' adottato, senza indugio, dal  direttore
          del Banco nazionale di prova.
             3.  Qualora la difformita' dei requisiti di cui al comma
          2 riguardi unicamente eccesso  di  pressioni,  o  parametri
          equivalenti,  il  fabbricante  puo'  essere  autorizzato  a
          rimettere in vendita le  munizioni  dopo  aver  apposto  le
          indicazioni  previste  per le munizioni da caccia a pallini
          per armi ad anima liscia a percussione centrale ad  elevate
          prestazioni  che  sviluppano  pressioni  superiori a quelle
          normali.
             4. Nel  caso  di  ritiro  del  lotto  o  dei  lotti  dal
          commercio   il  direttore  del  Banco  nazionale  di  prova
          comunica il provvedimento al Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  alla  commissione  di  cui
          all'art. 8 ed all'ufficio permanente  della  CIP,  fornendo
          tutte  le  indicazioni  necessarie per l'individuazione dei
          lotti stessi".