Art. 5. Esito dei controlli e modalita' di rimborso 1. Qualora le prove ed i controlli si concludano con un giudizio di conformita', il Banco nazionale di prova comunica gli esiti dei controlli all'operatore, invitandolo a trasmettere al Banco nazionale di prova, per il pagamento, la fattura delle munizioni utilizzate. La parte non utilizzata del campione, gia' conservata per le ulteriori prove, viene resa disponibile. 2. Nel caso che dalle prove e controlli venga accertata la difformita' delle munizioni dai requisiti prescritti dalla legge n. 509/1993 e dalle decisioni della Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), si procede, a richiesta dell'operatore, alle ulteriori prove e controlli sulla parte del campione conservata. 3. Ove non richiesti oppure se anche da questi ulteriori controlli e prove venga accertata la difformita', il direttore del Banco nazionale di prova provvede secondo le procedure contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 della legge n. 509/1993, restando in ogni modo a carico dell'operatore il costo delle cartucce prelevate.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 9, commi 2, 3 e 4, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, e' il seguente: "2. Ove si constati che uno o piu' lotti di munizioni, provvisti del contrassegno di controllo, non siano rispondenti ai requisiti prescritti, previo l'espletamento di una ulteriore prova presso il Banco nazionale di prova, e' disposto il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio. Il provvedimento e' adottato, senza indugio, dal direttore del Banco nazionale di prova. 3. Qualora la difformita' dei requisiti di cui al comma 2 riguardi unicamente eccesso di pressioni, o parametri equivalenti, il fabbricante puo' essere autorizzato a rimettere in vendita le munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le munizioni da caccia a pallini per armi ad anima liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni che sviluppano pressioni superiori a quelle normali. 4. Nel caso di ritiro del lotto o dei lotti dal commercio il direttore del Banco nazionale di prova comunica il provvedimento al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla commissione di cui all'art. 8 ed all'ufficio permanente della CIP, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei lotti stessi".