Art. 6.
             Finanziamento del Banco nazionale di prova
                per i rimborsi ed attivita' ispettive
  1.  Le  spese sostenute dal Banco nazionale di prova per i prelievi
ispettivi e per  l'esecuzione  delle  prove  e  dei  controlli  vanno
considerate  come  quota  aggiuntiva delle spese generali proprie del
controllo munizioni commerciali e pertanto sono da comprendere  nelle
tariffe  di  prova,  stabilite  ai  sensi dell'art. 11 della legge n.
509/1993.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 15 maggio 1996
                                                    Il Ministro: CLO'
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996
 Registro n. 1 Industria, foglio n. 163
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il testo dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1993, n.
          509, e' il seguente:
             "Art. 11 (Finanziamento del Banco di  prova).  -  1.  Le
          tariffe   per  il  controllo  delle  munizioni  commerciali
          previste dalla presente legge sono determinate  secondo  le
          modalita'  stabilite  dall'art.  3  della legge 23 febbraio
          1960, n. 186, sentito il parere della  commissione  di  cui
          all'art. 8.
             2.   Per   far   fronte  alle  esigenze  di  adeguamento
          organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione
          della presente legge, al Banco  nazionale  di  prova  viene
          concesso  in  via  straordinaria  un  contributo di lire un
          miliardo per l'anno 1993.
             3. Il programma di utilizzazione del contributo  di  cui
          al     comma    2    sara'    preventivamente    sottoposto
          all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, che fissera'  con  proprio  decreto  le
          procedure d'erogazione.
             4.  All'onere  di  lire un miliardo derivante per l'anno
          1993 dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2  si
          provvede   a  valere  sul  capitolo  7541  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato per l'anno 1993.
             5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".