Art. 6. Finanziamento del Banco nazionale di prova per i rimborsi ed attivita' ispettive 1. Le spese sostenute dal Banco nazionale di prova per i prelievi ispettivi e per l'esecuzione delle prove e dei controlli vanno considerate come quota aggiuntiva delle spese generali proprie del controllo munizioni commerciali e pertanto sono da comprendere nelle tariffe di prova, stabilite ai sensi dell'art. 11 della legge n. 509/1993. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 maggio 1996 Il Ministro: CLO' Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996 Registro n. 1 Industria, foglio n. 163
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, e' il seguente: "Art. 11 (Finanziamento del Banco di prova). - 1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previste dalla presente legge sono determinate secondo le modalita' stabilite dall'art. 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, sentito il parere della commissione di cui all'art. 8. 2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco nazionale di prova viene concesso in via straordinaria un contributo di lire un miliardo per l'anno 1993. 3. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al comma 2 sara' preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fissera' con proprio decreto le procedure d'erogazione. 4. All'onere di lire un miliardo derivante per l'anno 1993 dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede a valere sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".