Art. 2.
            Accesso alle segreterie comunali di classe 3a

  1.  L'articolo  23-bis  del  decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 8,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e'
abrogato.  Alle  segreterie  comunali di classe 3a si accede mediante
concorso,  per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso
sono  emanati,  entro  trenta giorni dalla data in cui si verifica la
vacanza  della  sede,  dai  prefetti  competenti  per territorio, con
proprio  decreto  da  pubblicare  nel  Foglio  annunzi  legali  della
provincia.
  2.  Le  graduatorie  dei  concorsi  di  cui  al  comma 1 conservano
validita'  per  il periodo di sei mesi dalla data di approvazione. Il
decreto  del  prefetto  che  approva la graduatoria e' pubblicato nel
Foglio annunzi legali della provincia.
  3.  Ai  concorsi  di  cui  al  comma 1 sono ammessi a partecipare i
segretari  capi  e  i  segretari  comunali. I segretari comunali, per
partecipare  agli  anzidetti  concorsi, devono possedere l'anzianita'
nella  qualifica da almeno due anni alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda.
  4.  L'assegnazione in qualita' di titolari dei candidati dichiarati
vincitori e' disposta con decreto del prefetto.
  5.  I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi, sia che
assumano  servizio  ovvero  che  rinuncino  alla  assegnazione,  sono
esclusi  per  la  durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi
concorsi della classe 3a.
  6.  Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono
composte in conformita' all'articolo 15, primo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  giugno 1972, n. 749. Il segretario
comunale  o  provinciale  chiamato  a  far parte delle commissioni e'
designato direttamente dal Ministero dell'interno.
  7.  Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 18
gennaio  1993,  n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo  1993, n. 68, sono fatte salve limitatamente al concorso per la
copertura  delle sedi di segreteria di classe 3a, bandito con decreto
ministeriale  18  gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - n. 8 del 31 gennaio 1995.
  8. L'articolo 31 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e' abrogato.