Art. 3.
          Accesso alle sedi di segreteria generale comunali
                     e provinciali, di classe 1a

  1.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  dettate  dal  decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 giugno 1972, n. 749, concernenti lo
svolgimento   delle   procedure   concorsuali,  ivi  comprese  quelle
attinenti   alla  composizione  delle  commissioni  giudicatrici.  Il
segretario   comunale  o  provinciale  chiamato  a  far  parte  delle
commissioni e' designato direttamente dal Ministero dell'interno.
  2.  L'articolo  11  del  decreto del Presidente della Repubblica 23
giugno 1972, n. 749, e' sostituito dal seguente:
   "Art. 11 (Concorsi per la nomina a segretario comunale generale di
1a  classe).  -  I posti di segretario comunale generale di 1a classe
sono  conferiti,  con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di
concorso  per  titoli  da bandire per ciascuna sede vacante, al quale
possono partecipare:
    a)  i  segretari  comunali  di  qualifica corrispondente a quella
stabilita per la segreteria a concorso;
    b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore,
i  quali  abbiano  almeno  tre  anni di permanenza ininterrotta nella
qualifica  stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due
anni  il  giudizio  complessivo di 'ottimo' e per l'altro anno almeno
quello di 'distinto';
    c)  i  segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella
stabilita per la classe della segreteria a concorso;
    d)  i  vice  segretari generali comunali e provinciali con almeno
sei  anni  di  anzianita'  nella qualifica, che occupino nella pianta
organica  dell'ente  il  corrispondente  posto, a seguito di apposito
concorso,  e  prestino  servizio  in  sedi di classe corrispondente a
quella della segreteria messa a concorso. Tale personale deve essere,
altresi',  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  1 del
presente  decreto  tranne quello dell'eta' e non deve aver riportato,
nell'ultimo quinquennio, valutazioni negative da parte dei competenti
organi di valutazione.
   Al concorso di cui al primo comma non sono ammessi a partecipare i
vice  segretari che prestano servizio presso il comune o la provincia
le cui segreterie sono messe a concorso.
   I  posti  di  segretario  generale  di  1a  classe  dei comuni con
popolazione  superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto
del  Ministro  dell'interno,  a  seguito  di  concorso per titoli, da
bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:
    a)  i segretari comunali generali di 1a classe che abbiano almeno
tre  anni  di  permanenza  ininterrotta  nella qualifica, con giudizi
complessivi di 'ottimo';
    b)  i  segretari provinciali, nonche' i vice segretari dei comuni
aventi  popolazione  superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari
delle  province  il  cui  capoluogo abbia una popolazione superiore a
250.000  abitanti.  I segretari provinciali devono essere in possesso
dei  requisiti  di  cui  alla  lettera  a) del presente comma. I vice
segretari,  per  partecipare ai concorsi di cui al presente articolo,
devono  rivestire  da  almeno  dodici  anni  tale  qualifica e devono
occupare  nella  pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a
seguito  di  apposito concorso. Tale personale deve svolgere servizio
presso  comuni  o  province  diversi da quelli le cui segreterie sono
messe  a  concorso  e  deve,  inoltre,  possedere  i requisiti di cui
all'articolo 1 del presente decreto, tranne quello dell'eta'.
   I  vice  segretari  per partecipare ai concorsi di cui al presente
articolo   non   devono   aver   riportato   nell'ultimo  quinquennio
valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.
   L'articolo  21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e gli articoli 3
e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, sono abrogati".