Art. 2.
      Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia
       della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese
  1.  Ai  sensi degli articoli 24, comma 2, lettera d), della legge 7
agosto 1990, n. 241 e  8,  comma  5,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione
alla esigenza di salvaguardare la  riservatezza  di  terzi,  persone,
gruppi  ed  imprese,  garantendo  peraltro  ai richiedenti la visione
degli atti e documenti relativi a procedimenti amministrativi la  cui
conoscenza  sia  necessaria  per  curare o difendere i loro interessi
giuridici, sono sottratti all'accesso,  salvo  che  per  il  titolare
dell'interesse alla riservatezza, i seguenti documenti:
    a)  documenti  relativi  alla carriera, al trattamento economico,
fatta salva l'accessibilita' al trattamento tabellare,  e  alla  vita
privata  dei  dipendenti,  ad  eccezione  dell'informazione  circa la
qualifica  e  la  struttura  di  appartenenza,  e  dei  collaboratori
professionali  anche esterni aventi a qualsiasi titolo un rapporto di
lavoro    con    l'Istituto,    nonche'    di    soggetti    estranei
all'amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni presso
l'Istituto;
    b)  documenti  relativi  al  curriculum  degli  studi e alla vita
privata di borsisti, allievi di corsi di formazione, o altri soggetti
che comunque  svolgano  attivita'  di  studio  o  di  ricerca  presso
l'Istituto;
    c)   accertamenti   medico   legali  dei  dipendenti  e  relativa
documentazione;
    d) rapporti informativi sul personale dell'Istituto nonche'  note
caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;
    e)  documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza
di  condizioni  psicofisiche   che   costituiscano   il   presupposto
dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque
utilizzabile ai fini dell'attivita' amministrativa;
    f)  documentazione attinente a procedimenti penali o disciplinari
o concernenti l'istruzione di  ricorsi  amministrativi  prodotti  dal
personale dipendente;
    g) rapporti alla Procura generale o alle procure regionali presso
la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano
nominativamente  individuati  oggetti  per  i  quali  si  appalesa la
sussistenza di  responsabilita'  amministrative,  contabili,  penali;
atti  di  promovimento  di  azione  di  responsabilita'  davanti alle
competenti autorita' giudiziarie;
    h) documentazione attinente  ai  provvedimenti  di  dispensa  dal
servizio;
    i)  documenti  relativi  a  gare per l'aggiudicazione di lavori e
forniture di beni e servizi, che possano pregiudicare la sfera  della
riservatezza    dell'impresa    in   ordine   ai   propri   interessi
professionali,  finanziari,  industriali  e  commerciali;   per   una
adeguata  tutela  degli interessi richiamati, l'accesso e' consentito
mediante estratto dei verbali di gara esclusivamente per  le  notizie
riguardanti  la  stessa  impresa  richiedente.  Per quanto attiene ai
documenti concernenti l'elenco  delle  ditte  invitate,  le  relative
offerte  economiche,  l'indicazione  della ditta aggiudicataria delle
operazioni  di  gara,  l'accesso ai documenti e' differito al momento
della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi i casi di  pubblicita'
per legge degli atti infraprocedimentali;
    l)  documenti  in possesso dell'amministrazione in relazione allo
svolgimento, da parte dei  propri  dipendenti,  di  attivita'  medico
sanitaria,  legale  o  di  altra  attivita' per la quale sia previsto
dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;
    m) documenti relativi a studi e ricerche, per la salvaguardia del
diritto all'invenzione;
    n)    ogni    altro    documento     comunque     in     possesso
dell'amministrazione,  riguardante  la vita privata o la riservatezza
di  persone  fisiche,  persone   giuridiche,   gruppi,   imprese   ed
associazioni,  con particolare riferimento agli interessi epistolare,
sanitario, professionale, finanziario, industriale e  commerciale  di
cui  siano  in  concreto  titolari,  ancorche'  i relativi dati siano
forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.
  3. Non e' comunque ammesso  l'accesso  agli  atti  preparatori  nel
corso  della  formazione  dei  provvedimenti di cui all'art. 13 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diverse disposizioni di legge.
 
          Note all'art. 2:
             - Per il testo dell'art. 24, comma 2, lettera d),  della
          legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  dell'art. 8, comma 5,
          lettera d), del D.P.R.  27 giugno 1992, n. 352, si veda  in
          nota alle premesse.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13 della legge 7
          agosto 1990, n.  241:
             "Art. 13. - 1. Le disposizioni  contenute  nel  presente
          capo  non  si  applicano nei confronti dell'attivita' della
          pubblica amministrazione diretta alla  emanazione  di  atti
          normativi,  amministrativi generali, di pianificazione e di
          programmazione, per i quali restano  ferme  le  particolari
          norme che ne regolano la formazione.
             2.  Dette  disposizioni  non  si  applicano  altresi' ai
          procedimenti tributari per i quali restano parimenti  ferme
          le particolari norme