Art. 2. Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese 1. Ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti e documenti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso, salvo che per il titolare dell'interesse alla riservatezza, i seguenti documenti: a) documenti relativi alla carriera, al trattamento economico, fatta salva l'accessibilita' al trattamento tabellare, e alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione dell'informazione circa la qualifica e la struttura di appartenenza, e dei collaboratori professionali anche esterni aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Istituto, nonche' di soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni presso l'Istituto; b) documenti relativi al curriculum degli studi e alla vita privata di borsisti, allievi di corsi di formazione, o altri soggetti che comunque svolgano attivita' di studio o di ricerca presso l'Istituto; c) accertamenti medico legali dei dipendenti e relativa documentazione; d) rapporti informativi sul personale dell'Istituto nonche' note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale; e) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscano il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell'attivita' amministrativa; f) documentazione attinente a procedimenti penali o disciplinari o concernenti l'istruzione di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente; g) rapporti alla Procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati oggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili, penali; atti di promovimento di azione di responsabilita' davanti alle competenti autorita' giudiziarie; h) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio; i) documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, che possano pregiudicare la sfera della riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali; per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso e' consentito mediante estratto dei verbali di gara esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa richiedente. Per quanto attiene ai documenti concernenti l'elenco delle ditte invitate, le relative offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria delle operazioni di gara, l'accesso ai documenti e' differito al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi i casi di pubblicita' per legge degli atti infraprocedimentali; l) documenti in possesso dell'amministrazione in relazione allo svolgimento, da parte dei propri dipendenti, di attivita' medico sanitaria, legale o di altra attivita' per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale; m) documenti relativi a studi e ricerche, per la salvaguardia del diritto all'invenzione; n) ogni altro documento comunque in possesso dell'amministrazione, riguardante la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. 3. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diverse disposizioni di legge.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241: "Art. 13. - 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 2. Dette disposizioni non si applicano altresi' ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme