Art. 3. Esclusioni del diritto di accesso gia' previste dall'ordinamento 1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti, anche se non espressamente citati nel presente regolamento, per i quali l'ordinamento stesso ne prevede l'esclusione. 2. Sono, altresi', esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Istituto detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.