Art. 3.
                  Esclusioni del diritto di accesso
                   gia' previste dall'ordinamento
  1.  Sono  esclusi  dal diritto di accesso i documenti, anche se non
espressamente  citati  nel  presente   regolamento,   per   i   quali
l'ordinamento stesso ne prevede l'esclusione.
  2.  Sono,  altresi', esclusi dal diritto di accesso i documenti che
altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Istituto detiene
in quanto atti di un procedimento di propria competenza.