Art. 4.
                 Differimento del diritto di accesso
  1.  Ai sensi degli articoli 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, ed  8,  commi  2  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   27   giugno  1992,  n.  352,  e'  differito  al  momento
dell'adozione del formale provvedimento di approvazione  degli  atti,
l'accesso  agli  elaborati  di  candidati partecipanti a procedimenti
concorsuali o selettivi, salvo che per  gli  elaborati  del  titolare
dell'interesse.
  2.  I  documenti  non  possono essere sottratti all'accesso ove sia
sufficiente fare ricorso  al  differimento.  L'atto  che  dispone  il
differimento dell'accesso ne indica la durata.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Per  il  testo  dell'art.  24, comma 6, della legge 7
          agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.P.R.
          27 giugno 1992, n.  352, si veda in nota alle premesse.