Art. 4. Differimento del diritto di accesso 1. Ai sensi degli articoli 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e' differito al momento dell'adozione del formale provvedimento di approvazione degli atti, l'accesso agli elaborati di candidati partecipanti a procedimenti concorsuali o selettivi, salvo che per gli elaborati del titolare dell'interesse. 2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente fare ricorso al differimento. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.