Art. 5.
                 Modifiche del presente regolamento
  1.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione
dell'Istituto superiore  di  sanita'  verifica  la  congruita'  delle
categorie   di  documenti  sottratti  all'accesso  individuate  negli
articoli precedenti.
  2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui
al precedente comma vengono adottate  con  le  medesime  modalita'  e
forme del presente regolamento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 17 luglio 1996
                                                   Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: FLIK
 Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1996
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 279