Art. 3
      Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente
   1.  Ai  sensi  del  presente  regolamento  si  intendono per norme
armonizzate  le  disposizioni  di  carattere  tecnico  adottate dagli
organismi   di   normazione  europea  su  mandato  della  Commissione
dell'Unione  europea  e  da quest'ultima approvate, i cui riferimenti
sono  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della stessa e trasposte in
una norma nazionale.
   2.  I  riferimenti  delle norme nazionali che traspongono le norme
armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   3.  In  assenza  di  norme  armonizzate,  con decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigiano sono pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  i riferimenti delle
norme  nazionali  che  soddisfano  a  tutti  o  parte  dei  requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
   4.  Gli  enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986,
n.  317,  adottano  le procedure necessarie per consentire alle parti
sociali  la  partecipazione  nel processo di elaborazione delle norme
armonizzate in materia di macchine.