Art. 10.
 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del
              coordinatore per l'esecuzione dei lavori

  1.  Il  coordinatore  per  la  progettazione  e il coordinatore per
l'esecuzione  dei  lavori  devono  essere  in  possesso  dei seguenti
requisiti:
   a)   diploma  di  laurea  in  ingegneria  o  architettura  nonche'
attestazione  da  parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l'espletamento  di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni
per almeno un anno;
   b)  diploma  universitario  in  ingegneria  o architettura nonche'
attestazione  da  parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l'espletamento  di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni
per almeno due anni;
   c)  diploma di geometra o perito industriale, nonche' attestazione
da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento
di  attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre
anni.
  2.  I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresi' in possesso
di  attestato  di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza
organizzato  dalle  regioni,  mediante le strutture tecniche operanti
nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in
via   alternativa,  dall'ISPESL,  dagli  ordini  professionali  degli
ingegneri  o  degli  architetti,  o  dai  collegi  dei geometri o dal
Consiglio  nazionale dei periti industriali, dalle Universita', dalle
associazioni  sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli
organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
  3.  Il  contenuto  e  la  durata dei corsi di cui al comma 2 devono
rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
  4.  L'attestato di cui comma 2 non e' richiesto per i dipendenti in
servizio  presso  pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito
delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
  5.  L'attestato  di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che,
non  piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di
sicurezza  nelle  costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di
pubblici  ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro
che  producano un certificato universitario attestante il superamento
di  uno  o  piu' esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai
fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V
o  l'attestato  di  partecipazione  ad  un  corso  di perfezionamento
universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
  6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2
sono a totale carico dei partecipanti.
  7.   Le   regioni   determinano   la  misura  degli  oneri  per  il
funzionamento  dei  corsi  di cui al comma 2, da esse organizzati, da
porsi a carico dei partecipanti.