Art. 11.
                        Notifica preliminare

  1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo
di  vigilanza  territorialmente  competente,  prima  dell'inizio  dei
lavori,  la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato
III,  e,  successivamente,  gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti
casi:
   a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori e' superiore a 30
giorni  lavorativi  e in cui sono occupati contemporaneamente piu' di
20 lavoratori;
   b)   cantieri   la   cui  entita'  presunta  e'  superiore  a  500
uomini/giorni;
   c)  cantieri  i  cui  lavori  comportino rischi particolari il cui
elenco e' contenuto nell'allegato II;
  2.  Copia  della  notifica  deve essere affissa in maniera visibile
presso   il  cantiere  e  custodita  a  disposizione  dell'organo  di
vigilanza territorialmente competente.
  3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni
in  attuazione  dell'articolo  20 del decreto legislativo n. 626/1994
hanno  accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli
organi di vigilanza.
 
          Nota all'art. 11:
            - L'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:
            "Art.  20  (Organismi  paritetici).  -   1.   A   livello
          territoriale  sono  costituiti  organismi paritetici tra le
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di
          iniziative  formative  nei  confronti dei lavoratori.  Tali
          organismi sono inoltre  prima  istanza  di  riferimento  in
          merito  a  controversie sorte sull'applicazione dei diritti
          di  rappresentanza,  informazione  e  formazione,  previsti
          dalle norme vigenti.
            2.  Sono  fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
          bilaterali   o   partecipativi    previsti    da    accordi
          interconfederali,  di  categoria, nazionali, territoriali o
          aziendali.
            3. Agli effetti dell'art. 10 del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono
          parificati  alla  rappresentanza  indicata   nel   medesimo
          articolo".