Art. 12.
                Piano di sicurezza e di coordinamento

  1.  Il  piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione
dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e
le  attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il
rispetto  delle  norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della  salute  dei lavoratori nonche' la stima dei relativi costi. Il
piano   contiene   altresi'  le  misure  di  prevenzione  dei  rischi
risultanti  dalla  eventuale  presenza  simultanea o successiva delle
varie  imprese  ovvero dei lavoratori autonomi ed e' redatto anche al
fine di prevedere, quando cio' risulti necessario, l'utilizzazione di
impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva.  Il  piano  e'  costituito  da  una  relazione  tecnica e
prescrizioni  operative  correlate  alla  complessita'  dell'opera da
realizzare   ed   alle   eventuali  fasi  critiche  del  processo  di
costruzione.
  2.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto  legislativo,  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con i Ministri della sanita', dei
lavori  pubblici  e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti
i  contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento; per il
settore  pubblico,  tale  decreto  si applica fino all'emanazione del
regolamento  di  cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n.
109.
  3.  I  datori  di  lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori
autonomi  sono  tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di cui al
comma 1 e all'articolo 13.
  4.  Copie  del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di
cui  all'articolo 13 sono messe a disposizione dei rappresentanti per
la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
  5.   L'impresa  che  si  aggiudica  i  lavori  puo'  presentare  al
coordinatore  per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al
piano  di sicurezza e al piano di coordinamento, ove ritenga di poter
meglio  garantire  la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza.   In  nessun  caso,  le  eventuali  integrazioni  possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
  6.  Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 13
non  si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria
per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di
salvataggio.
 
          Nota agli articoli 12 e 13:
            -  La  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' la legge quadro
          in materia di lavori pubblici. L'art. 31 cosi' recita:
            "Art. 31 (Piani di sicurezza). - 1. Entro sei mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge il Governo,
          su proposta dei Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  della  sanita'  e dei lavori pubblici, sentite le
          Organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  maggiormente
          rappresentative,  emana  un regolamento in materia di piani
          di  sicurezza  nei  cantieri  edili  in  conformita'   alle
          direttive  89/391/CEE  del  Consiglio,  del 12 giugno 1989,
          92/57/CEE  del  Consiglio,  del  24  giugno  1992,  e  alla
          relativa normativa nazionale di recepimento.
            2.  Il  piano  di  sicurezza  forma  parte integrante del
          contratto di appalto o di concessione. Le gravi o  ripetute
          violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del
          concessionario,   previa   formale   costituzione  in  mora
          dell'interessato, costituiscono causa  di  risoluzione  del
          contratto.
            Il  direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano
          di sicurezza.
            3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo
          la data di entrata in vigore  del  regolamento  di  cui  al
          comma  1,  se  privi  del piano di sicurezza, sono nulli. I
          contratti in corso alla medesima data, se privi  del  piano
          di  sicurezza, sono annullabili qualora non integrati con i
          piani medesimi entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del regolamento di cui al comma 1.
            4.  Ai  fini  dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35
          della legge 20 maggio 1970, n. 300 la  dimensione  numerica
          prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
          aziendali  nei  cantieri  di  opere  e  lavori  pubblici e'
          determinata   dal   complessivo   numero   dei   lavoratori
          mediamente   occupati   trimestralmente   nel   cantiere  e
          dipendenti dalle  imprese  concessionarie,  appaltatrici  e
          subappaltatrici,  per  queste  ultime  nell'ambito  della o
          delle categorie prevalenti, secondo criteri  stabiliti  dai
          contratti  collettivi  nazionali di lavoro nel quadro delle
          disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.