Art. 13.
                     Piano generale di sicurezza

  1.  Nei  lavori la cui entita' complessiva presunta sia superiore a
30.000 uomini/giorni, fermo restando l'obbligo di redazione del piano
di cui all'articolo 12, comma 1, il coordinatore per la progettazione
redige  o  fa redigere, all'atto della progettazione e comunque prima
della   fase   di   richiesta  di  presentazione  delle  offerte  per
l'esecuzione dei lavori da parte delle imprese appaltatrici, anche un
piano  generale di sicurezza nel quale sono definiti, in relazione al
cantiere interessato, almeno i seguenti elementi:
   a)  modalita'  da  seguire  per  la  recinzione  del cantiere, gli
accessi e le segnalazioni;
   b)  protezioni  o  misure  di  sicurezza contro i possibili rischi
provenienti dall'ambiente esterno;
   c) servizi igienico-assistenziali;
   d)  protezioni  o  misure  di  sicurezza  connesse  alla  presenza
nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
   e) viabilita' principale di cantiere;
   f)  impianti  di  alimentazione e reti principali di elettricita',
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
   g)   impianti   di  terra  e  di  protezione  contro  le  scariche
atmosferiche;
   h)   misure   generali   di   protezione   contro  il  rischio  di
seppellimento da adottare negli scavi;
  i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
   l)  misure generali di protezione da adottare contro il rischio di
caduta dall'alto;
   m)  misure  per  assicurare  la salubrita' dell'aria nei lavori in
galleria;
   n)  misure per assicurare la stabilita' delle pareti e della volta
nei lavori in galleria;
   o)  misure  generali  di  sicurezza da adottare nel caso di estese
demolizioni  o  manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione
siano definite in fase di progetto;
   p)  misure  di  sicurezza  contro i possibili rischi di incendio o
esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati
in cantiere;
   q)   disposizioni   per   dare   attuazione   a   quanto  previsto
dall'articolo 14;
   r)   disposizioni   per   dare   attuazione   a   quanto  previsto
dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
   s)  valutazione,  in  relazione  alla  tipologia dei lavori, delle
spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
   t)  misure  generali  di  protezione da adottare contro gli sbalzi
eccessivi di temperatura.
  2.  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione   prevenzione   infortuni,  puo',  con  proprio  decreto,
modificare e integrare l'elenco degli elementi di cui al comma 1; per
il  settore pubblico, tale decreto si applica fino all'emanazione del
regolamento  di  cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n.
109.
  3.  Il  piano  generale  di  sicurezza  e'  trasmesso  a  cura  del
committente  a  tutte  le  imprese  invitate a presentare offerte per
l'esecuzione dei lavori.
 
          Nota agli articoli 12 e 13:
            -  La  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' la legge quadro
          in materia di lavori pubblici. L'art. 31 cosi' recita:
            "Art. 31 (Piani di sicurezza). - 1. Entro sei mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge il Governo,
          su proposta dei Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  della  sanita'  e dei lavori pubblici, sentite le
          Organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  maggiormente
          rappresentative,  emana  un regolamento in materia di piani
          di  sicurezza  nei  cantieri  edili  in  conformita'   alle
          direttive  89/391/CEE  del  Consiglio,  del 12 giugno 1989,
          92/57/CEE  del  Consiglio,  del  24  giugno  1992,  e  alla
          relativa normativa nazionale di recepimento.
            2.  Il  piano  di  sicurezza  forma  parte integrante del
          contratto di appalto o di concessione. Le gravi o  ripetute
          violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del
          concessionario,   previa   formale   costituzione  in  mora
          dell'interessato, costituiscono causa  di  risoluzione  del
          contratto.
            Il  direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano
          di sicurezza.
            3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo
          la data di entrata in vigore  del  regolamento  di  cui  al
          comma  1,  se  privi  del piano di sicurezza, sono nulli. I
          contratti in corso alla medesima data, se privi  del  piano
          di  sicurezza, sono annullabili qualora non integrati con i
          piani medesimi entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del regolamento di cui al comma 1.
            4.  Ai  fini  dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35
          della legge 20 maggio 1970, n. 300 la  dimensione  numerica
          prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
          aziendali  nei  cantieri  di  opere  e  lavori  pubblici e'
          determinata   dal   complessivo   numero   dei   lavoratori
          mediamente   occupati   trimestralmente   nel   cantiere  e
          dipendenti dalle  imprese  concessionarie,  appaltatrici  e
          subappaltatrici,  per  queste  ultime  nell'ambito  della o
          delle categorie prevalenti, secondo criteri  stabiliti  dai
          contratti  collettivi  nazionali di lavoro nel quadro delle
          disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.