Art. 14 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 1. Nei casi di cui agli articoli 12 e 13 ciascun datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani ivi previsti; tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di cui agli articoli 12 e 13 e di formulare proposte al riguardo. 2. I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di cui agli articoli 12 e 13.