Art. 14
          Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

  1.  Nei  casi di cui agli articoli 12 e 13 ciascun datore di lavoro
consulta  preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani
ivi  previsti;  tali  rappresentanti  hanno  il diritto di ricevere i
necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di cui agli articoli 12
e 13 e di formulare proposte al riguardo.
  2.    I   rappresentanti   per   la   sicurezza   sono   consultati
preventivamente  sulle modifiche significative da apportarsi ai piani
di cui agli articoli 12 e 13.