Art. 15.
                  Coordinamento della consultazione
                   e partecipazione dei lavoratori

  1.  Nei  cantieri  ove si svolgono i lavori di cui all'articolo 13,
comma  1,  in  cui  siano  presenti piu' imprese, il coordinatore per
l'esecuzione  dei  lavori  verifica  l'attuazione  di quanto previsto
negli  accordi  tra  le  parti  sociali  al  fine  di  assicurare  il
coordinamento  tra  i  rappresentanti per la sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere.