Art. 17.
             Modalita' attuative di particolari obblighi

  1.  Nei  cantieri  la  cui  durata presunta dei lavori e' inferiore
all'anno,   l'adempimento   di   quanto   previsto  dall'articolo  14
costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo
11  del decreto legislativo n. 626/1994, salvo motivata richiesta del
rappresentante per la sicurezza.
  2.  Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore a 6
mesi,  e  ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo
I, capo IV, del decreto legislativo n. 626/1994, la visita del medico
competente    agli   ambienti   di   lavoro,   in   cantieri   aventi
caratteristiche  analoghe  a quelli gia' visitati dallo stesso medico
competente  e  gestiti dalle stesse imprese, puo' essere sostituita o
integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani di
sicurezza  relativi  ai  cantieri in cui svolgono la loro attivita' i
lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
  3.   Fermo  restando  l'articolo  22  del  decreto  legislativo  n.
626/1994,  i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e
dei  loro  rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali
in sede di contrattazione nazionale di categoria.
  4.  I  datori  di  lavoro,  quando  e'  previsto  nei  contratti di
affidamento  dei  lavori  che  il  committente  o il responsabile dei
lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione   dei  lavoratori,  sono  esonerati  da  quanto  previsto
dall'articolo  4,  comma  5,  lettera  a), del decreto legislativo n.
626/1994.
 
          Note all'art. 17:
            - L'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:
            "Art.  11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione
          dai rischi).  - 1. Nelle aziende, ovvero unita' produttive,
          che occupano piu' di 15 dipendenti, il  datore  di  lavoro,
          direttamente   o  tramite  il  servizio  di  prevenzione  e
          protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una
          riunione cui partecipano:
             a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
             b)  il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione   e
          protezione dai rischi;
             c) il medico competente ove previsto;
             d) il rappresentante per la sicurezza.
            2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
          all'esame dei partecipanti:
             a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
             b) l'idoneita' dei mezzi di protezione individuale;
             c)   i   programmi  di  informazione  e  formazione  dei
          lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della
          loro salute.
            3.  La  riunione  ha  altresi'  luogo  in  occasione   di
          eventuali  significative  variazioni  delle  condizioni  di
          esposizione  al  rischio,  compresa  la  programmazione   e
          l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
          sicurezza e salute dei lavoratori.
            4.  Nelle aziende, ovvero unita' produttive, che occupano
          fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui a  comma  3,  il
          rappresentante   dei   lavoratori  per  la  sicurezza  puo'
          chiedere la convocazione di una apposita riunione.
            5. Il datore di lavoro,  anche  tramite  il  servizio  di
          prevenzione   e   protezione   dai  rischi,  provvede  alla
          redazione  del  verbale  della  riunione  che  e'  tenuo  a
          disposizione dei partecipanti per la sua consultazione".
            -  Il  titolo  I,  capo  IV  del D.Lgs. n. 626/1994 cosi'
          recita:
                       "Capo IV - Sorveglianza sanitaria
            Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria). - 1. La
          sorveglianza sanitaria  e'  effettuata  nei  casi  previsti
          dalla normativa vigente.
            2.  La  sorveglianza  di cui al comma 1 e' effettuata dal
          medico competente e comprende:
             a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza
          di  controindicazioni  al  lavoro  cui  i  lavoratori  sono
          destinati,  ai  fini della valutazione della loro idoneita'
          alla mansione specifica;
             b) accertamenti periodici per controllare  lo  stato  di
          salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
          alla mansione specifica.
            3.  Gli  accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami
          clinici e  biologici  e  indagini  diagnostiche  mirati  al
          rischio ritenuti necessari dal medico competente.
            Art.   17.   (Il  medico  competente).  -  1.  Il  medico
          competente:
             a) collabora con il datore di lavoro e con  il  servizio
          di  prevenzione  e protezione di cui all'art. 8, sulla base
          della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda
          ovvero  dell'unita'  produttiva  e  delle   situazioni   di
          rischio,  alla predisposizione dell'attuazione delle misure
          per la tutela della salute e  dell'integrita'  psico-fisica
          dei lavoratori;
             b)  effettua  gli  accertamenti sanitari di cui all'art.
          16;
             c)  esprime  i  giudizi  di  idoneita'   alla   mansione
          specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
             d)    istituisce   ed   aggiorna,   sotto   la   propria
          responsabilita',   per   ogni   lavoratore    sottosto    a
          sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio
          da  custodire  presso  il datore di lavoro con salvaguardia
          del segreto professionale;
             e) fornisce informazioni ai lavoratori  sul  significato
          degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso
          di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
          necessita'  di  sottoporsi  ad  accertamenti sanitari anche
          dopo   la   cessazione    dell'attivita'    che    comporta
          l'esposizione   a   tali   agenti.   Fornisce  altresi',  a
          richiesta,  informazioni  analoghe  ai  rappresentanti  dei
          lavoratori per la sicurezza;
             f)  informa  ogni  lavoratore  interessato dei risultati
          degli accertamenti sanitari di cui alla  lettera  b)  e,  a
          richiesta   dello   stesso,   gli   rilascia   copia  della
          documentazione sanitaria;
             g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art.
          11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi
          collettivi   degli   accertamenti   clinici  e  strumentali
          effettuati e fornisce indicazioni sul significato di  detti
          risultati;
             h)   congiuntamente  al  responsabile  del  servizio  di
          prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di
          lavoro  almeno  due  volte  all'anno   e   partecipa   alla
          programmazione    del    controllo   dell'esposizione   dei
          lavoratori  i  cui   risultati   gli   sono   forniti   con
          tempestivita'  ai  fini  delle  valutazioni e dei pareri di
          competenza;
             i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla  lettera
          b),  effettua  le  visite  mediche richieste dal lavoratore
          qualora   tale   richiesta   sia   correlata   ai    rischi
          professionali;
             l)    collabora   con   il   datore   di   lavoro   alla
          predisposizione del servizio  di  pronto  soccorso  di  cui
          all'art. 15;
             m)  collabora all'attivita' di formazione e informazione
          di cui al capo VI.
            2. Il medico  competente  puo'  avvalersi,  per  motivate
          ragioni,  della collaborazione di medici specialisti scelti
          dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
            3.  Qualora  il  medico  competente,  a   seguito   degli
          accertamenti  di  cui  all'art.  16,  comma  1, lettera b),
          esprima un giudizio sull'inidoneita' parziale o  temporanea
          o  totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore
          di lavoro e il lavoratore.
            4. Avverso il giudizio di  cui  al  comma  3  e'  ammesso
          ricorso,  entro  trenta  giorni dalla data di comunicazione
          del   giudizio   medesimo,    all'organo    di    vigilanza
          territorialmente  competente  che  dispone,  dopo eventuali
          ulteriori accertamenti,  la  conferma,  la  modifica  o  la
          revoca del giudizio stesso.
            5.  Il  medico  competente  svolge  la  propria  opera in
          qualita' di:
             a)  dipendente  da  una  struttura  esterna  pubblica  o
          privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
          dei compiti di cui al presente capo;
             b) libero professionista;
             c) dipendente del datore di lavoro.
            6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore
          di  lavoro,  questi  gli fornisce i mezzi e gli assicura le
          condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
            7. Il dipendente  di  una  struttura  pubblica  non  puo'
          svolgere  l'attivita'  di  medico  competente  ai sensi del
          comma  5,  lettera  a),  qualora  esplichi   attivita'   di
          vigilanza".
            - L'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:
            "Art.  22.  (Formazione  dei  lavoratori). - Il datore di
          lavoro,  i  dirigenti  ed  i  preposti,  nell'ambito  delle
          rispettive   attribuzioni   e  competenze,  assicurano  che
          ciascun  lavoratore,  ivi  compresi  i  lavoratori  di  cui
          all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente ed
          adeguata   in   materia  di  sicurezza  e  di  salute,  con
          particolare riferimento al proprio posto di lavoro  e  alle
          proprie mansioni.
            2. La formazione deve avvenire in occasione:
             a) dell'assunzione;
             b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
             c)  dell'introduzione  di nuove attrezzature di lavoro o
          di  nuove  tecnologie,  di  nuove  sostanze   e   preparati
          pericolosi.
            3.  La  formazione deve essere periodicamente ripetuta in
          relazione all'evoluzione dei rischi  ovvero  all'insorgenza
          di nuovi rischi.
            4.  Il  rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una
          formazione particolare in materia di  salute  e  sicurezza,
          concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e
          i   rischi   specifici  esistenti  nel  proprio  ambito  di
          rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
          principali tecniche di controllo e prevenzione  dei  rischi
          stessi.
            5.  Il  lavoratore  incaricato  dell'attivita'  di pronto
          soccorso,  di  lotta  antincendio  e  di  evacuazione   dei
          lavoratori deve essere adeguatamente formato.
            6.  La  formazione  dei  lavoratori  e  quella  dei  loro
          rappresentanti  di  cui  al  comma  4  deve  avvenire,   in
          collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
          20,  durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri
          economici a carico dei lavoratori.
            7. I Ministri del lavoro e  della  previdenza  sociale  e
          della    sanita',   sentita   la   commissione   consultiva
          permanente, possono  stabilire  i  contenuti  minimi  della
          formazione   dei  lavoratori,  dei  rappresentanti  per  la
          sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10,  comma
          3,  tenendo  anche conto delle dimensioni e della tipologia
          delle imprese".
            - L'art. 4, comma 5, lettera a), del D.Lgs.  n.  626/1994
          cosi'  recita:    "a)  designano  i  lavoratori  incaricati
          dell'attuazione delle misure  di  prevenzione  incendi,  di
          evacuazione  dei  lavoratori  in  caso di pericolo grave ed
          immediato e di pronto soccorso".