Art. 18.
                    Aggiornamento degli allegati

  1.  Con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di  concerto  con il Ministro della sanita', sentita eventualmente la
Commissione  prevenzione  infortuni,  si  provvede  ad  adeguare  gli
allegati  I, II, III e IV in conformita' a modifiche adottate in sede
comunitaria.