Art. 19.
                          Norme transitorie

  1.  In  sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti
di  cui  all'articolo  10,  commi  1  e  2, non sono richiesti per le
persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:
   a)   sono   in  possesso  di  attestazione,  comprovante  il  loro
inquadramento  in  qualifiche  che consentono di sovraintendere altri
lavoratori  e  l'effettivo  svolgimento  di  attivita' qualificata in
materia  di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro
anni,   rilasciata   da   datori   di   lavoro  pubblici  o  privati;
l'attestazione  e'  accompagnata da idonea documentazione comprovante
il  regolare  versamento dei contributi assicurativi per i periodi di
svolgimento dell'attivita';
   b)  dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di
direttore  tecnico  di  cantiere,  documentate  da  certificazioni di
committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorita'
che  hanno  rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei
lavori.
  2.  I  soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto, frequentare il corso di
cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata e' fissata in 60 ore.
  3.  Copia  degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve
essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente.