Art. 2.
                             Definizioni

  1.  Agli  effetti  delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
   a)  cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere:
qualunque  luogo  in cui si effettuano lavori edili o di genio civile
il cui elenco e' riportato all'allegato I;
   b)  committente:  il  soggetto  per conto del quale l'intera opera
viene  realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua realizzazione;
   c)  responsabile  dei  lavori: soggetto incaricato dal committente
per   la   progettazione  o  per  l'esecuzione  o  per  il  controllo
dell'esecuzione dell'opera;
   d)   lavoratore   autonomo:   persona   fisica  la  cui  attivita'
professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di
subordinazione;
   e)  coordinatore  in  materia  di sicurezza e di salute durante la
progettazione  dell'opera,  di seguito denominato coordinatore per la
progettazione:   soggetto   incaricato,   dal   committente   o   dal
responsabile   dei   lavori,   dell'esecuzione  dei  compiti  di  cui
all'articolo 4;
   f)  coordinatore  in  materia  di sicurezza e di salute durante la
realizzazione  dell'opera,  di  seguito  denominato  coordinatore per
l'esecuzione  dei  lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile   dei   lavori,   dell'esecuzione  dei  compiti  di  cui
all'articolo 5.