Art. 20.
              Contravvenzioni commesse dai committenti
                    e dai responsabili dei lavori

  1. Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti:
   a)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi
1,  secondo  periodo, 3 e 4; 4, comma 1; 5, comma 1, lettere a), b) e
c);
   b)  con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione  a  lire  cinque  milioni per la violazione degli articoli 3,
comma 8; 5, comma 1, lettera d); 11, comma 1; 13, comma 3.